IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi
  Vista  la  domanda  con  la  quale  il sig. Dumitru Gabi, cittadino
rumeno,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di scuola media
superiore   diploma   di   «Bacalaureat»,  rilasciato  dal  Ministero
dell'educazione  e  dell'insegnamento,  conseguito  presso  il  Liceo
statale  industriale «Unirea» di Bucarest, sezione elettrotecnica, al
fine  dell'assunzione  in  Italia  della  qualifica  di  responsabile
tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di installazione,
trasformazione,  ampliamento  e manutenzione degli impianti elettrici
di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a), impianti elettrici «civili»,
b),  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici,  e  g)  impianti  di
protezione antincendio, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
26 maggio  2004,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti formativi altamente specifici riconducibile ai titoli
di   cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto
legislativo  n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati
all'esercizio  di  una  professione», e pertanto idoneo all'esercizio
delle  attivita' almeno per le attivita' di cui alle lettere a) e b);
esso risulta carente invece per l'attivita' di cui alla lettera g);
  La  Conferenza  stabilisce  di  colmare  la  carenza  di esperienza
professionale,   valutabile   ai  sensi  di  legge,  con  una  misura
compensativa  consistente, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato
decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nel superamento
di  una prova attitudinale, che abbia carattere soprattutto pratico -
riguardante  in  particolare  le  materie  attinenti  le attivita' di
protezione antincendio;
  Visto  il  conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM,
Associazione nazionale impiantisti manutentori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Dumitru  Gabi,  nato  il  30 gennaio  1961  a Galati,
(Romania),  e'  riconosciuto  il  titolo di studio di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  lo  svolgimento in Italia, in qualita' di
responsabile   tecnico,  delle  attivita'  di  impiantistica  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera a), impianti elettrici «civili», b),
impianti  radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n.
46,  recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Per  l'attivita'  di cui alla lettera g) impianti di protezione
antincendio,  della  legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene necessario
il  superamento  di  una  prova attitudinale, il cui oggetto e le cui
modalita'   di   svolgimento   sono  indicati  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  3.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto dei
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 luglio 2004
                                    Il direttore generale: Spigarelli