IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge 28 luglio 1999, n. 266, con la quale il Governo e'
stato   delegato   a   disciplinare   l'ordinamento   della  carriera
prefettizia  nel rispetto della specificita' dei compiti connessi con
la funzione di rappresentanza generale del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante
disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego  della  carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139,   riconosce   espressamente   la   specificita'  delle  funzioni
professionali della carriera prefettizia, con particolare riferimento
alle  funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio,
di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
  Visto,  altresi', l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  che  conferisce al prefetto la responsabilita' degli uffici
territoriali del Governo;
  Visto,  inoltre,  l'art.  10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
individua  nel  prefetto  dei capoluoghi di regione il rappresentante
dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita' di istituire per il personale
della   carriera   prefettizia   un   distintivo  identificativo  per
sottolineare  anche  visivamente il significato di un'appartenenza ad
un Corpo bicentenario;
  Visto  l'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 851
del 1967;

                              Decreta:

  1. E' istituito il distintivo di appartenenza al Corpo prefettizio,
realizzato  in  conformita'  all'allegato  progetto grafico che forma
parte integrante del presente decreto.
  2.  Il  distintivo puo' essere portato nell'esercizio delle proprie
funzioni  dai prefetti, viceprefetti e viceprefetti aggiunti, nonche'
dai  consiglieri  al  termine  del  primo anno del corso, superato il
periodo di prova. Deve essere obbligatoriamente portato, dalle stesse
categorie di personale, in occasione delle seguenti festivita':
    a) festa della Repubblica (2 giugno);
    b) festa della Liberazione (25 aprile);
    c) festa del Lavoro (1° maggio);
    d) festa delle Forze armate (4 novembre);
    e) festa di Sant'Ambrogio, patrono dei prefetti (7 dicembre).
  3.  Il  distintivo  non  puo'  essere indossato unitamente ad altri
distintivi di appartenenza.
  4. Il distintivo puo' essere portato anche dai dirigenti prefettizi
a  riposo, in occasione di cerimonie pubbliche o quando sia richiesto
dalle circostanze.
    Roma, 15 luglio 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu