IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni  tecniche  per la progettazione l'omologazione e l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza;
  Visto  l'art.  8  dello  stesso decreto che prevede l'aggiornamento
periodico  delle  suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori
pubblici  -  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza
stradale,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, in
rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono
state   aggiornate  le  istruzioni  tecniche  per  la  progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 giugno  1998, con il quale sono
state   nuovamente   aggiornate   le   istruzioni   tecniche  per  la
progettazione,  l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 giugno 1999, con il quale sono
state   integrate  e  modificate  alcune  disposizioni  di  carattere
amministrativo   del   decreto  3 giugno  1998  ed  apportati  alcuni
aggiornamenti   tecnici   a   talune   disposizioni   delle  allegate
istruzioni;
  Visto  il decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale e' stato
modificato  il  termine  di due anni previsto dall'art. 3 del decreto
11 giugno   1999   per   l'acquisto  dell'efficacia  operativa  delle
istruzioni  tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, con quello di
un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre 2002, n. 3639, con il
quale  e'  stato ulteriormente modificato il termine annuale previsto
dal  citato  decreto  2 agosto  2001,  con  quello  di  un anno dalla
pubblicazione del medesimo decreto 23 dicembre 2002;
  Considerato  che  si  rende  necessario  aggiornare  nuovamente  il
contenuto  tecnico  delle  istruzioni  allegate  ai succitati decreti
ministeriali,  anche  in  relazione  alla  evoluzione della normativa
tecnica a livello europeo;
  Vista  la  direttiva  n.  89/106/CEE,  e  successive modificazioni,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri concernenti i
prodotti da costruzione;
  Vista  la  norma  UNI  EN  1317, parte 1, del maggio 2000, inerente
«Terminologia  e  criteri  generali  per  i  metodi  di prova» per le
barriere di sicurezza stradale;
  Vista  la  norma  UNI  EN 1317, parte 2, dell'aprile 1998, inerente
«Classi  di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e
metodi di prova per le barriere di sicurezza»;
  Vista  la  norma  UNI  EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente
«Classi  di prestazione, criteri di accettabilita' basati sulle prove
di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto»;
  Vista  la  norma  UNI  EN  1317, parte 4, del maggio 2003, inerente
«Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e
metodi  di  prova  per  terminali  e  transizioni  delle  barriere di
sicurezza»;
  Considerata    l'esigenza,    nell'ottica    di   una   progressiva
armonizzazione   delle   norme  europee  inerenti  i  dispositivi  di
sicurezza   delle  costruzioni  stradali,  di  recepire  nel  sistema
normativo italiano le norme di cui ai precedenti «visto»;
  Visto  l'art.  41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.   300,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le
funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;
  Visto  il  voto  n.  209/2003,  emesso  dal Consiglio superiore dei
lavori  pubblici  nella  seduta del 28 novembre 2003, con il quale lo
stesso  Consiglio  ha  espresso parere favorevole, con osservazioni e
raccomandazioni, al testo stesso;
  Considerato  che  tutte  le osservazioni e raccomandazioni valutate
rilevanti e sostanziali sono state recepite;
  Considerato  che  alcune,  di  carattere  procedurale  e formale di
dettaglio  possono  trovare  una  piu'  compiuta  risposta in fase di
attuazione del provvedimento attraverso direttive e circolari;
  Considerato,   al   contrario,   diversamente   valutabili   alcune
osservazioni   nell'ottica   dell'esigenza   di   un   piu'  puntuale
recepimento delle norme europee di settore, con specifico riferimento
alle norme UNI EN parti 1-2-3-4;
  Tutto quanto sopra premesso e considerato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Aggiornamento istruzioni tecniche
  1.  Le  istruzioni  tecniche per la progettazione, l'omologazione e
l'impiego  delle  barriere  stradali  di  sicurezza e le prescrizioni
tecniche  per  le  prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini
dell'omologazione, allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con
le  modificazioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono
aggiornate  ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio
1992,   n.  223,  e  sostituite  dalle  istruzioni  tecniche  per  la
progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta
nelle costruzioni stradali allegate al presente decreto.
  2.  Con  il presente decreto sono altresi' recepite le norme UNI EN
1317   parti   1,2.3   e   4,   che  individuano  la  classificazione
prestazionale   dei   dispositivi   di  sicurezza  nelle  costruzioni
stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi
criteri di accettazione.