Art. 4.
  1.  Resta  invariata  ogni altra disposizione contenuta nei decreti
ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223 e 3 giugno 1998.
    Roma, 21 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 30