Art. 4. 1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nei decreti ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223 e 3 giugno 1998. Roma, 21 giugno 2004 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 30