Art. 4.
             Composizione e compiti del comitato tecnico
  1.  Il  comitato  tecnico  e'  composto  da un esperto epidemiologo
designato  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e da cinque
esperti  nominati  dal  Ministro  della  salute, ed e' presieduto dal
direttore della direzione operativa.
  2. La nomina dei membri del comitato dura tre anni.
  3.  Il  Comitato  tecnico  realizza  il  raccordo  con le strutture
regionali competenti ed i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L.,
con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi
delle regioni e province autonome.