Art. 2. 1. Il termine per la riperimetrazione delle aree esposte a rischio di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 31 luglio 2004. La Commissione grandi rischi, Sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con la legge 9 novembre 2001, n. 401, esprime, entro il 31 ottobre 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata dal Commissario delegato.