Art. 2.
  1.  Il termine per la riperimetrazione delle aree esposte a rischio
di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al
31  luglio  2004.  La  Commissione  grandi  rischi,  Sezione  rischio
idrogeologico,  di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito  con  la legge 9 novembre 2001, n. 401, esprime,
entro il 31 ottobre 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata
dal Commissario delegato.