Art. 3. 1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335/04 e' sostituito dal seguente: «I contributi per autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/98 e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99 sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro tale data il Commissario delegato definisce le condizioni sulla base delle quali i contributi stessi possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004. Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, puo' provvedere la regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di propria competenza.».