Art. 3.
  1.  L'art.  6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3335/04 e' sostituito dal seguente: «I contributi per
autonoma  sistemazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n.
2787/98  e  all'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  n.  3029/99 sono
prorogati  fino  al 30 settembre 2004. Entro tale data il Commissario
delegato  definisce le condizioni sulla base delle quali i contributi
stessi   possono   essere   concessi   fino   al  31  dicembre  2004.
Successivamente  a  tale  data,  alle eventuali esigenze residuali di
assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora
non   sia   stato  concesso  il  contributo  di  ricostruzione  o  di
riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, puo' provvedere la
regione  Campania  sulla  base di quanto previsto dall'ordinamento di
propria competenza.».