Art. 4.
  1.   Al  fine  di  assicurare  l'operativita'  del  Campo  base  di
protezione   civile   realizzato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
dell'ordinanza  n. 3061/00, in localita' «Fontenovella» del comune di
Lauro,  prorogata  fino  al  30  giugno  2004  dall'art.  6, comma 2,
dell'ordinanza  n.  3335/04,  e'  ulteriormente  prorogata fino al 31
dicembre  2004.  Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per
la protezione civile.