Art. 4. 1. Al fine di assicurare l'operativita' del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 30 giugno 2004 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2004. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.