Art. 5.
  1.  Il  Comitato  tecnico  scientifico  di cui all'art. 1, comma 5,
dell'ordinanza n. 2980/98 rimane in carica fino al 31 dicembre 2004.
  2. I termini di cui all'art. 2, commi 1 e 5, all'art. 3, comma 5, e
all'art. 6, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3335/04 sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2004.
  3.  Il  termine  di  tre  mesi  di  cui  all'art. 2, comma 2, primo
periodo,  dell'ordinanza n. 3335/04 e' correlato alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza.
  4.  Il  termine  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  secondo periodo,
dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 31 dicembre 2004.
  5.  Il  termine  del  30  giugno  2004  di  cui all'art. 2, comma 4
dell'ordinanza   n.   3335/04  e'  differito  al  31  dicembre  2004.
Conseguentemente  il  Comitato  ivi  previsto opera a far data dal 1°
gennaio 2005.
  6. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04
e' differito al 30 settembre 2004.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi