Art. 5. 1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/98 rimane in carica fino al 31 dicembre 2004. 2. I termini di cui all'art. 2, commi 1 e 5, all'art. 3, comma 5, e all'art. 6, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3335/04 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004. 3. Il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 e' correlato alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 4. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 31 dicembre 2004. 5. Il termine del 30 giugno 2004 di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 31 dicembre 2004. Conseguentemente il Comitato ivi previsto opera a far data dal 1° gennaio 2005. 6. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 30 settembre 2004. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2004 Il Presidente: Berlusconi