Art. 3.
                Adempimenti a carico del rivenditore
  1.   Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri  provvede  ad  inserire
nell'apposito  sito del portale www.italia. gov.it, due diversi fogli
elettronici dedicati rispettivamente:
    a) ai rivenditori gia' aderenti al progetto PC ai giovani, di cui
al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003,
che  devono  dichiarare  la  loro  adesione  al  progetto,  indicando
eventuali aggiornamenti degli estremi gia' forniti;
    b) ai  rivenditori  diversi  dai soggetti di cui alla lettera a),
che  devono  fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio
commerciale,  il  relativo  indirizzo,  il numero di partita IVA, gli
estremi  di  iscrizione  alla Camera di commercio nonche' manifestare
l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.
  2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore al Progetto,
gli  esercizi  devono  esporre  la  vetrofania riportante il logo del
Progetto  stesso, reso disponibile dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie nel sito di cui al comma 1.
  3.  Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la  propria responsabilita' l'identita' del beneficiario, accede alla
propria  posizione  sul  sito  di cui al comma 1 e compila l'apposito
foglio  elettronico  trasferendovi  i dati relativi all'operazione e,
specificatamente,  le  generalita'  dell'acquirente,  gli estremi del
documento  di  identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto
l'assenso  alla  vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie
del  PC  oggetto  della  transazione,  il numero identificativo dello
scontrino  fiscale  emesso  e,  nella  fattispecie di cui all'art. 2,
comma     3,     provvede     tempestivamente    alla    trasmissione
dell'autocertificazione.
  4.  L'operazione  di  cui  al comma 3 e' automaticamente inibita in
caso  di  cumulo  con  le  iniziative  PC ai giovani e PC ai docenti,
nonche'  in  caso  di  esaurimento  della  disponibilita'  del  Fondo
previste dall'art. 1.
  5.   A  fronte  di  ogni  vendita  effettuata,  al  rivenditore  e'
riconosciuto  un  rimborso  dell'ammontare  della riduzione di prezzo
praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui
al  comma  1.  Il  relativo  importo  e'  corrisposto  mensilmente al
rivenditore,   secondo   le  indicazioni  da  esso  fornite  all'atto
dell'adesione  al  Progetto,  mediante  bonifico  su  conto  corrente
bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale
emesso  dalle  Poste  Italiane  S.p.a., previo pagamento da parte del
medesimo  della  somma  di  euro  3.00  per ogni operazione, oltre il
corrispettivo dovuto all'ente creditizio o al Bancoposta.