Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4
relativi  alla  realizzazione  del  Progetto  sono a carico del Fondo
nella  misura  massima del cinque per cento delle sue disponibilita',
cosi'  come  previste  dall'art.  4, comma 10, della legge n. 350 del
2003.
  2.  La  restante  quota  delle  disponibilita' di cui al comma 1 e'
utilizzata per la concessione degli incentivi.
  3.  Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo
le  modalita'  di  cui  al  presente  decreto  sono  a  carico  delle
disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori
dal  Dipartimento  del  tesoro  su  richiesta  del  Dipartimento  per
l'innovazione    e    le   tecnologie,   corredata   della   relativa
documentazione di spesa.
  4.  I  fondi  necessari  per  la  concessione  degli incentivi sono
trasferiti dal Dipartimento del tesoro su conto corrente infruttifero
intestato  a Poste Italiane S.p.a, presso la Tesoreria centrale dello
Stato   su   richiesta   del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.  Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi
e  al  rimborso  ai  rivenditori  delle somme loro dovute, secondo le
modalita' da stabilire nella convenzione di cui all'art. 4, comma 1.