Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle sue disponibilita', cosi' come previste dall'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003. 2. La restante quota delle disponibilita' di cui al comma 1 e' utilizzata per la concessione degli incentivi. 3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalita' di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa. 4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a, presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalita' da stabilire nella convenzione di cui all'art. 4, comma 1.