Art. 6. Prima assegnazione dei titoli all'aiuto 1. Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, cosi' come specificate dal presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'AGEA procede all'identificazione degli agricoltori aventi titolo all'aiuto, definendo tempi e modalita' per la registrazione nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le fattispecie ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, cosi' come descritte dal presente decreto, nonche' dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 luglio 2004, n. 1628. 3. Entro il 31 marzo 2005 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui al comma 2, il modulo di domanda di cui all'art. 34, comma 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 4. Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico. 5. La domanda e' predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 796/2004 e dovra' altresi' contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 6. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 42, commi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, presentano all'organismo pagatore competente, domanda di ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite nella sezione II del capitolo II del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 42, comma 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 presentano all'organismo pagatore competente domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle fattispecie previste e alle condizioni stabilite nella sezione III del capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 8. Gli organismi pagatori garantiscono all'AGEA, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilita' delle domande di fissazione dei titoli all'aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi, del dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli da riserva, che l'AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN, agli organismi pagatori. Entro il 15 agosto 2005 gli organismi pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi. 9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere inferiori a 0,3 ettari. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli all'aiuto sottoposti alle condizioni particolari di cui agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purche' i titolari mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).