Art. 6.
               Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

  1.  Possono  beneficiare  dell'aiuto gli agricoltori che si trovino
nelle   condizioni  di  cui  all'art.  33  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003, cosi' come specificate dal presente decreto.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  regolamento  (CE) n.
795/2004, l'AGEA procede all'identificazione degli agricoltori aventi
titolo  all'aiuto,  definendo  tempi e modalita' per la registrazione
nel  SIAN  delle  conferme  ovvero  delle  modifiche aziendali per le
fattispecie  ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione, cosi' come descritte dal presente
decreto,  nonche'  dei  casi  di  forza  maggiore e delle circostanze
eccezionali, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n.  1782/2003  e  del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 20 luglio 2004, n. 1628.
  3.  Entro  il  31 marzo  2005  gli organismi pagatori provvedono ad
inviare  agli  agricoltori  identificati  con  la procedura di cui al
comma  2,  il  modulo  di  domanda  di  cui all'art. 34, comma 1, del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
  4. Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo
pagatore  competente  la  domanda di fissazione definitiva dei titoli
all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.
  5.  La  domanda e' predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13
del  regolamento  (CE)  n.  796/2004  e dovra' altresi' contenere gli
elementi  necessari  a  dimostrare  la  qualifica  di agricoltore del
richiedente,  ai  sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1782/2003.
  6.  Gli  agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dagli
articoli 42,  commi  3  e  5,  del  regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio  del  29 settembre  2003, presentano all'organismo pagatore
competente,  domanda  di ammissione al regime di pagamento unico alle
condizioni stabilite nella sezione II del capitolo II del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione.
  7.  Gli  agricoltori  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste
dall'art.  42,  comma  4,  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del
Consiglio  del  29 settembre  2003  presentano all'organismo pagatore
competente  domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle
fattispecie  previste  e  alle condizioni stabilite nella sezione III
del capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
  8.  Gli  organismi  pagatori  garantiscono  all'AGEA, attraverso il
SIAN,  la  contestuale disponibilita' delle domande di fissazione dei
titoli  all'aiuto,  ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi,
del  dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli
da riserva, che l'AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN,
agli  organismi  pagatori.  Entro  il  15 agosto  2005  gli organismi
pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi.
  9.  Le  dimensioni  minime  di una azienda per potere presentare la
domanda  di  fissazione  dei  titoli  all'aiuto  non  possono  essere
inferiori a 0,3 ettari.
  10.  Le  disposizioni  di cui al comma 9 non si applicano ai titoli
all'aiuto   sottoposti   alle  condizioni  particolari  di  cui  agli
articoli da  47  a  50  del  regolamento (CE) n. 1782/2003, purche' i
titolari  mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel
periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).