Art. 9. Applicazione del pagamento supplementare 1. Le trattenute di cui al precedente art. 8 vengono utilizzate per erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue: a) nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varieta' e che adottino modalita' di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione; b) nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi; c) nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori singoli o associati con piu' di 50 capi. 2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un abbattimento pro rata e' applicato ai relativi pagamenti supplementari per ettaro o per capo.