Art. 9.
              Applicazione del pagamento supplementare

  1. Le trattenute di cui al precedente art. 8 vengono utilizzate per
erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue:
    a)  nel  settore  dei  seminativi  un  pagamento supplementare ad
ettaro   viene   erogato  agli  agricoltori  che  utilizzano  sementi
certificate  per  la  coltivazione  di  particolari  varieta'  e  che
adottino  modalita'  di  certificazione,  tecniche  di  coltivazione,
stoccaggio  ed  altre  pratiche  produttive  tali  da corrispondere a
caratteristiche  qualitative  richieste dal mercato e che favoriscono
la commercializzazione;
    b) nel  settore delle carni bovine un pagamento supplementare per
capo  viene  erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite
dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei
libri  genealogici  o  agli  allevatori  di  vacche nutrici a duplice
attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi;
    c) nel   settore   delle  carni  ovine  e  caprine  un  pagamento
supplementare   a  capo  viene  erogato  agli  allevatori  singoli  o
associati con piu' di 50 capi.
  2.  In  caso  di  superamento dei plafond relativi al finanziamento
delle  misure  di  cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un
abbattimento   pro   rata   e'   applicato   ai   relativi  pagamenti
supplementari per ettaro o per capo.