IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la Convenzione di Parigi sull'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 14 dicembre 1960 e, in particolare, l'art. 5; Vista la dichiarazione dell'OCSE del 27 giugno 2000 sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali con la quale i Governi dei Paesi membri dell'OCSE hanno sottoscritto le Linee guida, destinate alle imprese multinazionali che operano sul o dal loro territorio, raccomandando congiuntamente a tali imprese di rispettare tali Linee guida; Vista la conseguente decisione del Consiglio OCSE di costituire presso i vari Governi dei Paesi membri dell'OCSE dei punti di contatto nazionali (PCN), incaricati di svolgere attivita' di promozione, di rispondere alle richieste d'informazioni e di avviare discussioni con le parti interessate su tutte le questioni contemplate dalle Linee guida, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi che possono insorgere su questo argomento, cooperando tra loro, se necessario, per ogni questione di loro competenza contemplata dalle Linee guida. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive»; Visto l'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attivita' produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Decreta: Art. 1. Funzioni del PCN 1. E' costituito presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive, il punto di contatto nazionale OCSE di seguito denominato «PCN» di cui alla decisione del Consiglio OCSE del 27 giugno 2000. 2. Il punto di contatto nazionale, ha il compito di: a) contribuire ad un'efficace attuazione delle Linee guida, secondo criteri di visibilita', accessibilita', trasparenza e responsabilita'; b) promuovere e diffondere la conoscenza delle Linee guida tra gli operatori economici e del diritto interessati (imprese, associazioni d'impresa, sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni non governative, altri eventuali partners sociali, universita', istituti di ricerca, fondazioni) e presso il grande pubblico; c) condurre azioni di sensibilizzazione sulle linee guida cooperando, se necessario con ambienti imprenditoriali ed economici, organizzazioni sindacali, organismi non governativi e pubblico interessato; d) cercare di prevenire e/o comporre eventuali controversie insorgenti dal presunto mancato rispetto dei principi delle Linee guida da parte delle imprese tramite anche la consultazione delle parti coinvolte, per giungere alla soluzione delle questioni sottoposte; e) rispondere alle domande di informazione provenienti da: altri punti di contatto nazionali, ambienti economici, organizzazioni sindacali, organizzazioni non governative, e da qualsiasi altro soggetto interessato al punto di contatto nazionale; f) cooperare, con i punti di contatto nazionale degli Stati firmatari della dichiarazione OCSE del 27 maggio 2002 e partecipare all'incontro annuale, dei rappresentanti di tutti i punti di contatto nazionale esistenti; g) predisporre i rapporti annuali destinati al comitato degli investimenti internazionali delle imprese multinazionali; h) partecipare agli incontri, nazionali ed internazionali, relativi alle materie di competenza ed alla cooperazione tra i vari PCN; i) promuovere e affrontare i temi della responsabilita' sociale ed etica delle imprese nel quadro della crescente globalizzazione dell'economia, valutando l'applicabilita' delle normative esistenti; l) diffondere le informazioni sulle attivita' del PCN mediante qualsiasi strumento ritenuto opportuno ed utile, ivi compresi quelli telematici.