IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'art. 9, comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente; Visto altresi' l'art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 «Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Considerato che l'attuazione del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data la complessita' del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole piu' lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto; Considerato altresi' il carattere innovativo del meccanismo, tale da richiedere adeguata gradualita' degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento; Ritenuto che gli obblighi in capo ai distributori di energia elettrica, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite; Considerato altresi' il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonche' di definire le modalita' per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione; Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse puo' meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attivita' svolte nel periodo trascorso; Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto: a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonche' le modalita' per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attivita' di distribuzione di energia elettrica; b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia; c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.