Art. 10.
                   Titoli di efficienza energetica

  1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  emette  a favore dei distributori titoli di
efficienza  energetica,  denominati  anche  certificati  bianchi,  di
valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'art.
7, comma 1.
  2.  I  titoli  di  efficienza  energetica possono essere rilasciati
altresi'  alle  societa' controllate dai distributori medesimi e alle
societa'  operanti  nel  settore  dei servizi energetici per progetti
realizzati  autonomamente,  in  conformita'  alle  linee guida di cui
all'art.  5, comma 6. Si applicano a tali progetti le disposizioni di
cui all'art. 7.
  3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  nell'ambito  della  gestione  economica del
mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per
la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le
regole  di  funzionamento  del  mercato  d'intesa con l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
  4.  I  criteri di organizzazione della contrattazione si conformano
alla  disciplina  del  mercato approvata dal Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione
tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
  6.  I  titoli  di  efficienza  rilasciati  nell'ambito del presente
decreto  e  i  titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito
del  decreto  di  cui  all'art.  16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio  2000,  n.  164,  sono  oggetto  di  contrattazione  tra  i
detentori  e  i  soggetti  sottoposti  alle disposizioni dei medesimi
decreti, nel rispetto delle relative norme.
  7.  Entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno  a decorrere dal 2006,
l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto
tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e
il  valore  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3,  comma  1, in capo ai
distributori  di  cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno
precedente.