Art. 11.
        Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni

  1.  Entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno a decorrere dal 2006, i
distributori  trasmettono  all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  i  titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente,
posseduti  ai  sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero
delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  alla  regione o provincia autonoma competente per
territorio.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas verifica che
ciascun  distributore  possegga  titoli  corrispondenti all'obiettivo
annuo  a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato
di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al
comma  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas informa il
Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della
verifica.
  3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma
1,   il   distributore  consegua  una  quota  dell'obiettivo  di  sua
competenza  inferiore  al  100%,  ma  comunque  pari  o  superiore al
rapporto  di  cui  all'art.  10,  comma  7,  puo' compensare la quota
residua  nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui
al  comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso,
qualora  in  ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1,
il  distributore  non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo
di  sua  competenza,  fermo restando l'obbligo di compensazione della
quota residua nel biennio successivo.
  4.  In  caso  di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al
comma  3,  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas applica, ai
sensi  della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e
comunque superiori all'entita' degli investimenti necessari, ai sensi
del  presente  decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas comunica al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
al  Gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma
competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni
applicate.
  5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art.
110  della  legge  23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con
uno  o  piu'  decreti  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  di  concerto con il Ministero delle attivita' produttive,
d'intesa  con  la Conferenza Unificata, e' approvato il finanziamento
di  campagne  di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini
dell'uso  razionale  dell'energia  e   di programmi di incentivazione
dell'efficienza  energetica negli usi finali. I predetti programmi di
incentivazione   vengono   individuati   tenendo  anche  conto  della
diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali
a   livello   regionale,  determinata  dall'attuazione  del  presente
decreto.