Art. 12. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano 1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalita' da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalita' per il conseguimento degli obiettivi e finalita' medesimi. In ogni caso, le province autonome si coordinano con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.