Art. 13.
Misure preparatorie e di accompagnamento
1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle
premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e
alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti
nel programma di cui al comma 2, nonche' all'esecuzione di campagne
informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza
energetica negli usi finali, di cui al comma 6.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata, e' approvato un programma di
misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarita' e' di
organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione
e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e
le province autonome. Il programma e' finalizzato, tra l'altro, a
individuare le modalita' e le condizioni per l'effettuazione di
diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla
individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi
in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto
degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
3. Il programma di cui al comma 2 e' predisposto e attuato in
maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative
attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva
esecuzione delle relative misure e interventi.
4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure
e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi
energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere
il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel
rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonche'
dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di
cui al comma 8, e' destinato alla effettuazione di diagnosi
energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli
interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed e' assegnato
con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le societa' operanti
nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione
contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 e' destinato,
previo parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e
del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma
di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali,
eseguite dai distributori nel periodo 1° gennaio 200431 dicembre
2005. La ripartizione delle risorse tra i distributori tiene conto
dell'obiettivo di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2.
7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di
attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attivita' produttive
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per
la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono
alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5.
La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresi' alla
copertura dei costi del programma di campagne informative e di
sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta gli
opportuni provvedimenti affinche' la Cassa conguaglio per il settore
elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate dal presente articolo, nonche' ai fini della copertura,
mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti
dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.