Art. 13. Misure preparatorie e di accompagnamento 1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonche' all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali, di cui al comma 6. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, e' approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarita' e' di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma e' finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalita' e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8. 3. Il programma di cui al comma 2 e' predisposto e attuato in maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure e interventi. 4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. 5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, e' destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed e' assegnato con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le societa' operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. 6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 e' destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dai distributori nel periodo 1° gennaio 200431 dicembre 2005. La ripartizione delle risorse tra i distributori tiene conto dell'obiettivo di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2. 7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attivita' produttive alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresi' alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinche' la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dal presente articolo, nonche' ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.