Art. 14. Abrogazione 1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, e' abrogato. Gli obblighi e le sanzioni contemplate nel suddetto decreto decadono. 2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse. 3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto. 4. Sono fatte salve eventuali disposizioni piu' favorevoli del decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 20 luglio 2004 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli