Art. 14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio
2001, e' abrogato. Gli obblighi e le sanzioni contemplate nel
suddetto decreto decadono.
2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.
3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende
come riferimento al presente decreto.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni piu' favorevoli del
decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti
pendenti.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione.
Roma, 20 luglio 2004
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli