Art. 3.
Determinazione   quantitativa  degli  obiettivi  e  provvedimenti  di
                      programmazione regionale

  1.    Gli    obiettivi   quantitativi   nazionali   di   incremento
dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali di energia che devono
essere conseguiti dai distributori di energia elettrica sono ottenuti
attraverso  misure  e  interventi  che  comportano  una riduzione dei
consumi  di  energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze
annuali:
    a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
    b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
    c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
    d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
    e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
  2.  Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),
b),  c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente
riduzione  dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure
e  interventi  ricadenti  tipicamente  nelle tipologie elencate nella
tabella A, dell'allegato 1.
  3.  Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  d'intesa  con la Conferenza unificata, da emanarsi entro
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  sono  determinati  gli  obiettivi  nazionali  per  gli anni
successivi  al  quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei
risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2.
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel  quadro  degli
obiettivi  e  delle  modalita' di conseguimento previsti dal presente
decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e
tenuto   conto   delle   connesse   risorse   economiche  aggiuntive,
determinano   con   provvedimenti   di   programmazione  regionale  i
rispettivi   obiettivi   indicativi   di  incremento  dell'efficienza
energetica  degli  usi  finali  di energia e le relative modalita' di
raggiungimento.
  5.  Oltre  il  termine di cui al comma 4, gli enti predetti che non
avessero  provveduto  possono  adottare  i medesimi provvedimenti con
riferimento  agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni
di  consumo  gia'  conseguite,  o  previste  da  progetti  avviati in
conformita' al presente decreto.
  6.  In  sede  di  Conferenza unificata e' verificata annualmente la
coerenza  degli  obiettivi  regionali  con  quelli  nazionali  e sono
individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.
  7.  Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di   individuare   propri  obiettivi  di  incremento  dell'efficienza
energetica  degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali, e di stabilire le modalita' per il relativo conseguimento.