Art. 4.
Obiettivi  specifici da inserire nelle concessioni di distribuzione e
                     programmazione territoriale

  1.  Sono  soggetti  agli  obblighi  di  cui  al  presente decreto i
distributori  che  forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla
data  del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da
emanarsi  entro  il  31 dicembre  2005, sono definite le modalita' di
applicazione  del  presente decreto ai distributori che forniscono un
numero   di   clienti  finali  inferiore  a  100.000  alla  data  del
31 dicembre  2001.  Le modalita' di applicazione del predetto decreto
tengono  conto  dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese
di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.
  2.  Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la quota degli
obiettivi  di cui all'art. 3, comma 1, che deve essere conseguita dal
singolo  distributore,  e'  determinata  dal  rapporto  tra l'energia
elettrica  distribuita  dal  medesimo  distributore ai clienti finali
connessi  alla  propria  rete, e da esso autocertificata, e l'energia
elettrica  complessivamente  distribuita  sul  territorio  nazionale,
determinata  e  comunicata  annualmente  dall'Autorita' per l'energia
elettrica   e  il  gas,  entrambe  conteggiate  nell'anno  precedente
all'ultimo trascorso.
  3.   Fatte   salve  le  disposizioni  dell'art.  10,  ai  fini  del
conseguimento   degli  obiettivi  di  cui  al  comma  2  sono  validi
esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo
le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.
  4.   Si  applica  all'obiettivo  del  singolo  distributore  quanto
previsto all'art. 3, comma 2.
  5.  Le  riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dal
singolo   distributore   nell'ambito   di   un  determinato  progetto
concorrono  al  conseguimento dell'obiettivo complessivo del medesimo
distributore  per  un  periodo  di  cinque  anni,  fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 9. Gli eventuali effetti conseguiti con
specifiche   misure  realizzate  nel  periodo  intercorrente  tra  il
1° gennaio  2001  e  il  31 dicembre  2004  possono  essere portati a
riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore,
di   cui   al   presente   decreto,  a  seguito  di  parere  conforme
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas. Per gli effetti
delle  misure  realizzate  nel  medesimo periodo la durata massima di
efficacia e' di sei anni.
  6.    Tenuto    conto    degli    indirizzi    di    programmazione
energetico-ambientale  regionale  e  locale,  i distributori soggetti
agli  obblighi  di cui al presente decreto formulano il piano annuale
delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi
specifici  ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province
autonome interessate.
  7.  Su  richiesta  dei  distributori,  l'amministrazione competente
provvede  al  coordinamento  ed  alla  integrazione  dei procedimenti
amministrativi    ed    alla   acquisizione   unitaria   degli   atti
autorizzativi,   delle   intese,   degli  atti  di  assenso  comunque
denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative
di cui al comma 6, attivando nel caso lo sportello unico.
  8.   Sulla   base  degli  indirizzi  di  programmazione  energetico
ambientale  regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni
e  le province autonome possono stipulare accordi con i distributori,
individuando,  anche  sulla base dei risultati ottenuti dal programma
di  misure  e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le misure e gli
interventi   maggiormente   significativi  in  rapporto  al  contesto
regionale e locale.
  9.  Gli  interventi  per  l'isolamento  termico  degli  edifici, il
controllo  della  radiazione entrante attraverso le superfici vetrate
durante    i    mesi   estivi,   le   applicazioni   delle   tecniche
dell'architettura    bioclimatica,   del   solare   passivo   e   del
raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1,
concorrono  al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa
di  distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata, possono essere individuati interventi o misure
che  concorrono  al  conseguimento  degli obiettivi complessivi delle
imprese  di  distribuzione  per  un  periodo  superiore o inferiore a
cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui
al presente comma.