Art. 6.
Promozione   di   prodotti,   apparecchi  e  componenti  di  impianti
                    nell'ambito delle iniziative

  1.  I  prodotti,  apparecchi  o  componenti  di impianti utilizzati
nell'ambito  delle  iniziative  oggetto  del  presente decreto, o dei
quali  sia  comunque  promosso  l'utilizzo  in  quanto  in  grado  di
assolvere  ad  una  o  piu' funzioni significative dal punto di vista
energetico,  devono possedere le caratteristiche di seguito indicate,
certificate con le modalita' precisate per ogni specifico caso:
    a) i  generatori di calore di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  15 novembre  1996,  n.  660,  devono  essere  marcati con
quattro   stelle  di  rendimento  energetico  ed  essere  certificati
conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
    b) i  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse di origine
vegetale  di  potenza  nominale inferiore ai 300 kW devono presentare
un'efficienza  compatibile  con  la  classe 3 della norma EN 303-5; i
generatori  di  calore  alimentati da biomasse di origine vegetale di
potenza  nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza
maggiore  dell'82%;  i generatori di calore alimentati da biomasse di
origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti
fissati  dall'allegato  III  del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  8 marzo  2002  e successivi aggiornamenti; le biomasse
utilizzabili  sono  quelle  ammesse  dall'allegato  III  dello stesso
decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e
successivi aggiornamenti;
    c) gli  apparecchi  domestici  di  cui  al decreto del Presidente
della   Repubblica   9 marzo  1998,  n.  107,  e  successivi  decreti
applicativi,  devono  essere  etichettati  in  classe A e certificati
conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
    d) tutti   i   prodotti,  apparecchi  o  componenti  di  impianti
ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del  decreto  del  Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  2 aprile  1998
recante  «Modalita'  di  certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni  energetiche  degli  edifici  e  degli  impianti  ad essi
connessi»,  per  i  quali  non  sia  applicabile quanto previsto alle
lettere  precedenti,  devono  essere  certificati  in  conformita' al
decreto medesimo;
    e) le  caratteristiche  e le prestazioni energetiche di tutti gli
altri  prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non
sia  applicabile  quanto  previsto  alle  lettere  precedenti, devono
essere  certificate  da  un  organismo  di certificazione di prodotto
accreditato  presso  uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure
determinate   mediante   prove   effettuate   presso  un  laboratorio
universitario  inserito  nell'albo  dei  laboratori di cui all'art. 4
della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  applicando,  in  ordine di
priorita',  una  delle  procedure previste dalla normativa di seguito
indicata:
    1)  regole  tecniche  la  cui  osservanza sia obbligatoria in uno
Stato membro dell'Unione europea;
    2)  norme  tecniche  europee  approvate  dagli enti di normazione
europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
    3)   norme  tecniche  nazionali  pubblicate  dagli  organismi  di
normazione  dei  Paesi  dell'Unione europea elencati in allegato alla
direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
    4)   regole   tecniche  legalmente  applicate  in  Paesi  esterni
all'Unione europea;
    5) norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali
o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.