Art. 6.
Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti
nell'ambito delle iniziative
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati
nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei
quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di
assolvere ad una o piu' funzioni significative dal punto di vista
energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate,
certificate con le modalita' precisate per ogni specifico caso:
a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con
quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati
conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine
vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare
un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i
generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di
potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza
maggiore dell'82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di
origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti
fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse
utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e
successivi aggiornamenti;
c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti
applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati
conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti
ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998
recante «Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi
connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle
lettere precedenti, devono essere certificati in conformita' al
decreto medesimo;
e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli
altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non
sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono
essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto
accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure
determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio
universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di
priorita', una delle procedure previste dalla normativa di seguito
indicata:
1) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno
Stato membro dell'Unione europea;
2) norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione
europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
3) norme tecniche nazionali pubblicate dagli organismi di
normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla
direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni
all'Unione europea;
5) norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali
o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.