Art. 7.
                       Modalita' di controllo

  1.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti
di  indirizzo ai quali devono conformarsi le attivita' di valutazione
e  certificazione  della  riduzione  dei  consumi di energia primaria
effettivamente  conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di
intervento  ammesse,  ivi inclusi i necessari controlli a campione, e
puo' individuare uno o piu' soggetti al quale affidare lo svolgimento
di tali attivita', nonche', tra dette attivita', quelle che, in tutto
o  per  parti  omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad
evidenza  pubblica,  a  soggetti  provvisti di adeguata e documentata
professionalita'.
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base
degli  atti  di indirizzo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attivita' con
le  eventuali  iniziative  che  le  regioni  e  le  province autonome
intendano   assumere   in   materia   di  efficienza  energetica.  In
particolare,  successivamente  al  2005,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle
regioni  e  delle  province  autonome,  le attivita' di valutazione e
certificazione  della  riduzione  dei  consumi  di  energia  primaria
effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale,
ivi  inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte,
nel  rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente
dalle  stesse  regioni e province autonome, anche attraverso soggetti
da esse controllati.
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas predispone e
pubblica  annualmente  un  rapporto  sull'attivita'  eseguita  e  sui
progetti  che  sono  realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi
inclusa  la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include
eventuali  proposte sulle modalita' di conseguimento degli obiettivi,
di  realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi,
inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
  4.  Al  fine  di  consentire  allo  Stato e alle regioni e province
autonome   il   monitoraggio   delle  azioni  attuate,  il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio provvede all'inserimento
dei  dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di
riferimento»   previsto   dall'Accordo   fra   Stato  e  regioni  del
30 dicembre 1998 e successive modifiche.