Art. 7.
Modalita' di controllo
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti
di indirizzo ai quali devono conformarsi le attivita' di valutazione
e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria
effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di
intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e
puo' individuare uno o piu' soggetti al quale affidare lo svolgimento
di tali attivita', nonche', tra dette attivita', quelle che, in tutto
o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad
evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata
professionalita'.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base
degli atti di indirizzo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attivita' con
le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome
intendano assumere in materia di efficienza energetica. In
particolare, successivamente al 2005, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle
regioni e delle province autonome, le attivita' di valutazione e
certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria
effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale,
ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte,
nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente
dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti
da esse controllati.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas predispone e
pubblica annualmente un rapporto sull'attivita' eseguita e sui
progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi
inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include
eventuali proposte sulle modalita' di conseguimento degli obiettivi,
di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi,
inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province
autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento
dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di
riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del
30 dicembre 1998 e successive modifiche.