Art. 8. Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi 1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalita': a) mediante azioni dirette dei distributori; b) tramite societa' controllate dai medesimi distributori; c) tramite societa' terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle societa' operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.