Art. 8.
Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli
obiettivi
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di
cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti
modalita':
a) mediante azioni dirette dei distributori;
b) tramite societa' controllate dai medesimi distributori;
c) tramite societa' terze operanti nel settore dei servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al
Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli
estremi delle societa' operanti nel settore dei servizi energetici
che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui
all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e
di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.