Art. 9.
       Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

  1.  I  costi  sostenuti  dai  distributori per la realizzazione dei
progetti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  8,  possono  trovare
copertura,  qualora  comportino  una riduzione dei consumi di energia
elettrica  e  limitatamente  alla parte non coperta da altre risorse,
sulle  componenti  delle  tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia  elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per
la  realizzazione  dei  progetti  con le modalita' di cui all'art. 8,
possono  trovare  copertura,  qualora  comportino  una  riduzione dei
consumi  di  gas  naturale  e limitatamente alla parte non coperta da
altre  risorse,  sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la
distribuzione   del   gas   naturale,   secondo   criteri   stabiliti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.