Art. 9. Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti 1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.