Art. 9.
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti
1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei
progetti con le modalita' di cui all'art. 8, possono trovare
copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia
elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse,
sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per
la realizzazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 8,
possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei
consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da
altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la
distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.