Art. 1-bis.
((   Riallineamento   delle   posizioni  di  carriera  del  personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri )).
((    1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano al
personale  militare  in servizio alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  inquadrato nei ruoli
marescialli  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica ai sensi
dell'articolo  34  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti
del  personale  militare  appartenente  alle  categorie  del congedo,
neppure    ai    fini   dell'adeguamento   dell'indennita'   prevista
dall'articolo  46  della  legge  10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni )).
((    2.  Il  personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di
ruolo,  nei  gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di
cui  alle  tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto,
salvo quanto previsto dal comma 9 )).
((    3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il
personale  gia'  promosso  ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 )).
((    4.  Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di
cui  al  comma  2  non si applicano le rideterminazioni di anzianita'
eventualmente previste dalle restanti tabelle )).
((    5.  Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote
ordinarie  di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora
valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire
la  relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione
)).
((    6.  Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al
comma  2  consegue  il  grado superiore, e' escluso dalle aliquote di
avanzamento  definite  al  31 dicembre  2003,  anche se e' stato gia'
valutato e promosso )).
((    7.  Per  il  personale  inquadrato  nel  grado  di  maresciallo
ordinario  e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di
permanenza nel grado e' di sei anni )).
((   8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni
di  cui  agli  articoli 17,  commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e successive modificazioni, al
cessare  delle  cause  impeditive  e'  sottoposto  a  valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell'articolo 17,  comma  6,  del predetto decreto legislativo n. 196
del  1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo )).
((    9.  I  marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla
tabella   D  allegata  al  presente  decreto,  sono  provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti  senza  mantenere  l'anzianita'  maturata nel grado di
provenienza.  La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n.  196,  in  base alla graduatoria stilata, previo
giudizio  di  merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi
terzo   e  quarto,  della  legge  10 maggio  1983,  n.  212,  da  una
commissione  costituita  a tal fine per ciascuna Forza armata secondo
le  modalita'  di  cui  all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del
1983, e successive modificazioni )).
((   10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria
per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono
inclusi  i  marescialli  capi  e  gradi corrispondenti con anzianita'
giuridica  rideterminata  all'anno  1994  dalla tabella C allegata al
presente decreto )).
((    11.  Per  ciascuna  Forza  armata  il  numero di promozioni, da
attribuire  ai  sensi  del  comma  10,  e'  stabilito con decreto del
Ministro  della  difesa in misura non superiore a un trentesimo della
consistenza   del   personale   appartenente   al  ruolo  marescialli
determinata  per  l'anno  2002  dalla  tabella B  allegata al decreto
legislativo  8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie
di   porto,  dall'articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni )).
((    12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria
gia'  determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento
per  concorso  per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002
non  concorrono  a  determinare  il limite delle promozioni di cui al
comma 11 )).
((   13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi
dei  commi  10,  11  e  12  non  si  applica  la  rideterminazione di
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto )).
((    14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga
a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio  1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo
maresciallo  da  conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno
2020  compreso  e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa  in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale  appartenente  ai  rispettivi ruoli marescialli determinata
per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215, e, per il Corpo delle
Capitanerie  di  porto,  dall'articolo  3,  comma  3, lettera b), del
predetto   decreto   legislativo   n.  196  del  1995,  e  successive
modificazioni )).
((    15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del
31 dicembre  2003  non  ha  compiuto,  in tutto o in parte, i periodi
minimi  di  comando,  di  attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti  e  di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo
16  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e successive
modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento )).
((    16.  Il  trattamento  economico  spettante  per  effetto  delle
disposizioni  di  cui al presente articolo e' corrisposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003 )).
((    17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di
primo   maresciallo   con   decorrenza   1° gennaio  2001  lo  scatto
aggiuntivo,   di  cui  all'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003 )).
((    18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo,  se  persistono  disallineamenti  nel  grado  ovvero  nella
qualifica  o  nell'anzianita'  di  grado  ovvero  di qualifica tra il
personale  appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri,
del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  delle  Forze di polizia a
ordinamento  civile  e  ai  ruoli  marescialli delle Forze armate, si
provvede  senza  causare  ulteriori  disallineamenti, nell'ambito dei
provvedimenti  in  materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale  non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia,
di  cui  all'articolo  3,  comma  155,  secondo  periodo, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  nei  limiti  delle  risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 )).
((    19.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato  in  euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per
l'anno  2005  e  in  euro  37.998.830  a decorrere dall'anno 2006, si
provvede  a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma
155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )).
((    20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
((    21.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze provvede al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 3, 6-ter, 16, 17,
          19, 20 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale
          non   direttivo   delle  Forze  armate»  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.):
              «Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
          ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
                b) Marina
                  sergente;
                  secondo capo;
                  secondo capo scelto.
                c) Aeronautica
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
              2.  Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
          gradi:
                a) Esercito
                  maresciallo;
                  maresciallo ordinario;
                  maresciallo capo;
                  primo maresciallo.
                b) Marina
                  capo di 3ª classe;
                  capo di 2ª classe;
                  capo di 1ª classe;
                  primo maresciallo.
                c) Aeronautica
                  maresciallo di 3ª classe;
                  maresciallo di 2ª classe;
                  maresciallo di 1ª classe;
                  primo maresciallo.
              3.  La  dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
          marescialli e' cosi' costituita:
                a) Esercito
                  sergenti: 10.700;
                  marescialli:    17.000    (di   cui   5.100   primi
          marescialli);
                b) Marina
                  sergenti: 7.875;
                  marescialli:    7.425    (di    cui   2.227   primi
          marescialli);
                Capitanerie di Porto:
                  sergenti: 2.100;
                  marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
                c) Aeronautica
                  sergenti: 10.044;
                  marescialli:    24.300    (di   cui   7.290   primi
          marescialli)».
              «Art.  6-ter  (Norme  transitorie). - 1. In deroga alle
          disposizioni  dell'art.  6-bis, comma 1, fermi restando gli
          altri  requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
          e   all'art.   6-quater,  fino  all'anno  2007,  lo  scatto
          aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
                a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con
          decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
                b) promossi alla data del 1° gennaio:
                  2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
                  2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
                  2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
                  2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
                  2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
                  2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
              2.  Fino  al  2020, allo scopo di assicurare l'armonico
          sviluppo  del  ruolo,  il  conferimento  della qualifica di
          «luogotenente»  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  6-bis,
          avviene:
                a) per  l'anno  2001,  includendo in aliquota tutti i
          sottufficiali  che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
          il   grado   di   maresciallo  maggiore  con  qualifica  di
          "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
          della  difesa  con  proprio  decreto determina il numero di
          qualifiche  da  attribuire  che,  comunque, non deve essere
          superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali
          di  ciascuna  Forza armata, a sette volte l'entita' massima
          delle   qualifiche   attribuibili  ai  sensi  del  comma  4
          dell'art. 6-bis;
                b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
          delle  esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata  e  della trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale  di  cui alla legge 14 novembre
          2000,  n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
          determina  annualmente  i  criteri  per  il  progressivo  e
          graduale    aumento    delle   anzianita'   richieste   per
          l'inserimento   nell'aliquota  di  valutazione  nonche'  il
          numero  di  qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
          non  potra'  comunque  essere superiore al doppio di quelle
          attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
              «Art.  16  (Periodi  minimi di comando, di attribuzioni
          specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
          1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
          sergenti  e dei volontari in servizio permanente per essere
          valutato  deve,  a  seconda  della  Forza  armata o corpo o
          categoria  o  specialita'  di appartenenza, aver compiuto i
          periodi  minimi  di  comando, di attribuzioni specifice, di
          servizio  presso  reparti  e  di imbarco ed aver superato i
          corsi  e  gli  esami  stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2",
          "C/3", allegate al presente decreto».
              «Art.  17  (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per
          l'avanzamento,  deve  essere  incluso  in apposite aliquote
          definite  con  decreto  ministeriale al 31 dicembre di ogni
          anno.
              2.  Nelle  aliquote  di valutazione e' incluso tutto il
          personale  che  alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto
          alle condizioni di cui all'art. 16.
              3.   Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota  di
          avanzamento   il   personale   appartenente  ai  ruoli  dei
          marescialli,  dei  sergenti  e  dei  volontari di truppa in
          servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a
          riti  alternativi  per  delitto non colposo, o sottoposto a
          procedimento   disciplinare   da  cui  possa  derivare  una
          sanzione   di   stato,   o   sia  sospeso  dal  servizio  o
          dall'impiego,  o  che si trovi in aspettativa per qualsiasi
          motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
              4.  Qualora, durante i lavori della commissione e prima
          della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi
          nelle  situazioni  previste dal terzo comma, la commissione
          sospende la valutazione o cancella il personale interessato
          dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di
          fuori   dei   predetti   casi,  le  commissioni  competenti
          ritengano  eccezionalmente  di  non  poter  addivenire alla
          pronuncia  del  giudizio  sull'avanzamento,  sospendono  la
          valutazione  indicandone  i  motivi.  Al  personale e' data
          comunicazione  della  sospensione  della  valutazione e dei
          motivi che l'hanno determinata.
              5.  Nei  riguardi del personale escluso dalle aliquote,
          per  non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
          le  condizioni  di  cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi
          del  comma  3  o  sospeso  ai sensi del comma 4, e' apposta
          riserva fino al cessare delle cause impeditive.
              6.  Al  venir  meno  delle predette cause, salvo che le
          stesse   non   comportino   la   cessazione   dal  servizio
          permanente,   gli  interessati  sono  inclusi  nella  prima
          aliquota utile per la valutazione.
              6-bis.  Il  personale  militare  inserito nei ruoli del
          servizio  permanente  di  cui  all'art.  1  che  sia  stato
          condannato   con   sentenza  definitiva  ad  una  pena  non
          inferiore  a  due  anni  per  delitto  non colposo compiuto
          mediante  comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
          istituzioni      ovvero      lesivi      del      prestigio
          dell'Amministrazione  e  dell'onore  militare e' escluso da
          ogni  procedura  di  avanzamento  e  dalla  possibilita' di
          transito da un ruolo ad un altro».
              «Art.  19  (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a
          scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui
          all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
              2.  Fatta  eccezione  per quanto previsto al successivo
          art.   20,  nell'avanzamento  a  scelta  le  promozioni  da
          conferire sono cosi' determinate:
                a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli
          dei   marescialli   e  dei  sergenti  iscritto  nel  quadro
          d'avanzamento  a  scelta  e' promosso al grado superiore in
          ordine  di  ruolo  con  decorrenza  dal giorno successivo a
          quello  del  compimento  del periodo di permanenza previsto
          dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;
                b) il  restante  personale  e'  sottoposto  a seconda
          valutazione  per  l'avanzamento  all'epoca della formazione
          delle   corrispondenti   aliquote  di  scrutinio  dell'anno
          successivo. Di essi:
                1)  la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo,
          previa  nuova  valutazione, con un anno di ritardo rispetto
          al  periodo  di  permanenza  previsto  dalle citate tabelle
          "B/2"  e  "B/3",  prendendo  posto  nel ruolo dopo il primo
          terzo  del  personale  da  promuovere  in prima valutazione
          nello stesso anno ai sensi della lettera a);
                2)  la  seconda  meta'  viene  promossa  in ordine di
          ruolo,  previa  nuova  valutazione, con due anni di ritardo
          rispetto  al  periodo  di  permanenza previsto dalle citate
          tabelle  «B/2»  e  «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il
          personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
          anno.
              3.  Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non
          anteriore  a  quella  di  promozione  del pari grado che lo
          precede.
              4.  Il  personale escluso dalle aliquote di valutazione
          per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta,
          prende  posto,  se  idoneo, a seconda del punteggio globale
          attribuito,  nella graduatoria di merito dei pari grado con
          i  quali  sarebbe  stato  valutato  in  assenza delle cause
          impeditive,  ed  e'  promosso secondo le modalita' indicate
          nei precedenti commi.
              5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma
          2  debbono  essere adeguatamente tenuti in considerazione i
          titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.».
              «Art. 20 (Avanzamento al grado di primo maresciallo). -
          1.  L'avanzamento  al  grado  di  primo maresciallo e gradi
          corrispondenti  ha luogo a scelta e per concorso per titoli
          ed esami.
              2.  Il  numero  di promozioni annuali al grado di primo
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  e' pari alle vacanze
          determinatesi  a  qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre
          di ogni anno.
              3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
          per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
              4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
          esami  nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e
          gradi  corrispondenti  in  possesso  del  diploma di scuola
          secondaria  di secondo grado. La partecipazione al concorso
          e' limitata a non piu' di due volte.
              4-bis.  I  posti  di  cui  al  comma 3 rimasti scoperti
          possono  essere  devoluti in aumento al numero dei posti di
          cui al comma 4 e viceversa.
              5.  I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
          idonei  ed  iscritti  nel quadro di avanzamento o vincitori
          del  concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e
          gradi  corrispondenti,  nell'ordine  della  graduatoria  di
          merito,  con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo
          a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze. I
          marescialli  capi  e gradi corrispondenti promossi ai sensi
          del com-ma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
              6.  Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
          essere  adeguatamente  tenuti  in  considerazione  i titoli
          culturali e le capacita' professionali posseduti».
              «Art.  34  (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). -
          1.  I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
          1995,  sono  inquadrati  in  ordine  di  ruolo,  mantenendo
          l'anzianita'  di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
          maturata  nel  grado di provenienza, nei seguenti gradi del
          ruolo dei marescialli:
                a) nel   grado   primo   maresciallo,  i  marescialli
          maggiori   o  gradi  corrispondenti,  compresi  quelli  con
          qualifica   di   "aiutante"   o   di  "scelto",  nonche'  i
          marescialli  capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
          nei   quadri   d'avanzamento  formati  entro  la  data  del
          31 agosto 1995;
                b) nel    grado   di   maresciallo   capo   e   gradi
          corrispondenti,  i  marescialli capi, nonche' i marescialli
          ordinari   e   gradi  corrispondenti  inseriti  nei  quadri
          d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
                c) nel   grado   di  maresciallo  ordinario  e  gradi
          corrispondenti,  i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
          maggiori  e  gradi  corrispondenti  utilmente  inseriti nei
          quadri  d'avanzamento  formati  entro la data del 31 agosto
          1995.
              2.   Sono   determinate   al  31 agosto  1995  aliquote
          straordinarie  di  valutazione  in  cui  sono  ricompresi i
          sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
          tabella  "C"  allegata  alla  legge 10 maggio 1993, n. 212,
          nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
              3.  I  marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
          ai  quadri  di avanzamento ordinari e straordinari relativi
          agli  anni  1994  e  1995 ma non promossi, sono inquadrati,
          rispettivamente,  nei  gradi  di  primo  maresciallo  e  di
          maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
          31 agosto  1995,  prendendo  posto  nel ruolo dopo l'ultimo
          promosso dei quadri ordinari e straordinari.
              4.   L'inquadramento   dei   sottufficiali  di  cui  ai
          precedenti  comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
          previa  rideterminazione  dell'anzianita' assoluta di grado
          precedentemente  maturata,  aumentata  di  anni due ai soli
          fini giuridici.
              5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono  inquadrati  alla  medesima  data nel grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti,  in  ordine di ruolo
          senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
          provenienza.
              6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
          grado  di  maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
          ruolo  senza  mantenere  l'anzianita' di grado maturata nel
          grado di provenienza.
              7.  I  sottufficiali  di  cui ai precedenti commi 5 e 6
          vengono  inquadrati  ai soli fini giuridici, all'atto della
          successiva  promozione  al grado di maresciallo ordinario e
          gradi  corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
          pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
          sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
          nella  misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
          ruolo  l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
          3.
              8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
          arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
          alla  predetta  data immessi nel servizio permanente con il
          grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
          di  idoneita',  il  grado  di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti,  dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
          non  si  tiene  conto  dell'anno  di rafferma eventualmente
          contratta  ai  sensi  del  comma 2 dell'art. 20 della legge
          10 maggio 1983, n. 212.
              9.  I  sergenti  che si trovino nelle condizioni di cui
          all'art.  22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
          delle  cause  impeditive  sono sottoposti al giudizio delle
          commissioni  di  avanzamento di cui all'art. 31 della legge
          stessa   e,  se  giudicati  idonei,  immessi  nel  servizio
          permanente  con  le  stesse  decorrenze  attribuite ai pari
          grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
          cause  impeditive  e  successivamente  inquadrati  ai sensi
          delle presenti disposizioni.
              10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
          del  1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
          sensi  della  legge  10 maggio  1983, n. 212, conseguono ad
          anzianita',  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado di
          sergente   e   gradi   corrispondenti   al  compimento  del
          dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
          permanente.   Il   grado   di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti  e' conferito ad anzianita', previo giudizio
          di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
              11.  I  sottufficiali  di  cui  ai  commi  8  e 10 sono
          promossi  al  grado  di maresciallo e gradi corrispondenti,
          previo  giudizio  di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
          marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
              12.   I   sergenti  e  gradi  corrispondenti  in  ferma
          volontaria  raffermati,  ai  sensi  dell'art.  36, comma 3,
          della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
          legge  10 maggio  1983,  n.  212,  che al 1° settembre 1995
          abbiano  ultimato  la  ferma  triennale,  sono  a tale data
          immessi  in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
          previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
          e  gradi  corrispondenti,  dopo  tre  anni  e  sei mesi dal
          reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
          cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
          e  gradi  corrispondenti,  previo giudizio di idoneita', ed
          inquadrati  nel  ruolo dei marescialli il giorno successivo
          alla   promozione  a  maresciallo  e  gradi  corrispondenti
          dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
              13.  L'inquadramento  dei  sottufficiali di complemento
          con   rapporto   di   impiego   e'  effettuato  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
              14.  La  nomina  a  maresciallo  e gradi corrispondenti
          degli  allievi,  reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
          art.  11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
          a    maresciallo   e   gradi   corrispondenti   dell'ultimo
          sottufficiale di cui al comma 10.
              15.  Gli  esclusi  a  qualsiasi  titolo  dalle aliquote
          determinate  secondo  i criteri di cui alla legge 10 maggio
          1983,  n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
          aliquote  straordinarie  di cui al comma 2, o sospesi dalla
          valutazione  o  cancellati  dai  quadri  di avanzamento, al
          venir  meno  delle  cause  impeditive,  sono valutati con i
          medesimi   criteri   fissati   dalle   predette   leggi  e,
          nell'avanzamento,   prendono   posto,   se   idonei   nella
          graduatoria  di merito dei pari grado con i quali sarebbero
          stati  valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive. Gli
          stessi  sono  promossi  secondo le modalita' indicate dalla
          citata  legge  n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
          ai sensi del presente articolo».
              -  Si riporta il testo degli articoli 32, 35 e 46 della
          legge   10 maggio   1983,   n.   212,  recante  «Norme  sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della  Guardia  di  finanza»  (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.):
              «Art.  32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
          precedente articolo sono costituite come segue:
                presidente: un ufficiale generale;
                membri  ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali
          il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
          anziano  quello  di  segretario;  l'aiutante,  il  sergente
          maggiore  capo  o gradi corrispondenti, il caporal maggiore
          capo   scelto   o   gradi  corrispondenti  della  Marina  e
          dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui
          appartiene   il   personale   da  valutare  alla  data  del
          1° gennaio  dell'anno  considerato  e  che  possa far parte
          della Commissione almeno per l'intero anno solare.
              1-bis.  Per  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza, la
          commissione  permanente  di  avanzamento di cui all'art. 31
          della presente legge e' costituita come segue:
                presidente: un ufficiale generale;
                membri  ordinari:  tre ufficiali superiori, dei quali
          il  piu'  anziano  assume  il ruolo di vice presidente e il
          meno  anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante
          o   un   brigadiere   capo   ovvero  un  appuntato  scelto,
          rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del
          ruolo   ispettori,   sovrintendenti   ovvero  "appuntati  e
          finanzieri",  che  possa far parte della Commissione almeno
          per   l'intero   anno   solare  a  cui  si  riferiscono  le
          valutazioni da effettuare.
              2.   Per  l'Arma  dei  carabinieri  la  Commissione  di
          avanzamento  di  cui  al  comma 1 e' costituita come segue:
          presidente:  generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia
          disponibilita'  di impiego di generali di corpo d'armata in
          ruolo,   l'incarico   di   presidente   e'   funzionalmente
          attribuito  a generale di divisione; membri ordinari: sette
          ufficiali  superiori,  dei  quali il piu' anziano assume il
          ruolo  di  vice  presidente  e  il  meno  anziano quello di
          segretario;  tre  marescialli aiutanti o un brigadiere capo
          ovvero  un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di
          valutazione    di    personale    del    ruolo   ispettori,
          sovrintendenti  ovvero appuntati e carabinieri, che possano
          far  parte  della  Commissione  almeno  per  l'intero  anno
          solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare».
              «Art.   35.   Le   commissioni   esprimono   i  giudizi
          sull'avanzamento  a  scelta  dichiarando innanzitutto se il
          sottufficiale  sia  idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato  idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
              Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
          giudicati  idonei,  attribuendo a ciascuno di essi un punto
          di merito secondo i criteri di seguito indicati.
              Ogni componente della commissione assegna distintamente
          per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
          seguenti complessi di elementi:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
                b) benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  professionali  dimostrate
          durante  la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
          particolare  riguardo al servizio prestato presso reparti o
          in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
          unita',   nonche'  numero  ed  importanza  degli  incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possedute;
                c) doti  culturali  e  risultati  di  corsi, esami ed
          esperimenti.
              Le  somme  dei punti assegnati per ciascun complesso di
          elementi  di  cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
          il  numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
          centesimo,  sono  sommati tra loro. Il totale cosi ottenuto
          e'  quindi  diviso  per  tre,  calcolando  il  quoziente al
          centesimo.  Detto  quoziente costituisce il punto di merito
          attribuito  al  sottufficiale dalla commissione. Sulla base
          della  graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
          commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
              I  quadri  d'avanzamento  a  scelta sono pubblicati nei
          fogli  d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
          del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
              Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del
          punteggio  conseguito  e,  se non idonei, delle motivazioni
          del giudizio di non idoneita'.
              Contro  i  predetti  atti  sono  ammessi tutti i rimedi
          amministrativi  e  giurisdizionali  previsti dalle norme in
          vigore.
              (Abrogato)».
              «Art.  46.  Al  sottufficiale in ausiliaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda  pari  all'80  per  cento  della  differenza  tra  il
          trattamento   normale   di   quiescenza   percepito  ed  il
          trattamento  economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
          da  attribuire  virtualmente ai soli fini pensionistici, al
          pari  grado  in  servizio  e  con  anzianita'  di  servizio
          corrispondente   a   quella   posseduta  dal  sottufficiale
          all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria. Per il calcolo
          della    predetta    differenza    non   si   tiene   conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
              Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
          69,  primo  e  terzo  comma, della legge 10 aprile 1954, n.
          113,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nonche'
          quelle  di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  sono  estese al
          sottufficiale dell'ausiliaria.
              Allo  scadere  del periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante  il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottufficiale   un   nuovo  trattamento  di  quiescenza  in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili  che  servirono ai fini della liquidazione del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente   o   dal  richiamo,  maggiorati  degli  aumenti
          biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 gennaio  1956,  n.  19,  relativi al periodo
          trascorso   in   ausiliaria  non  altrimenti  computato  in
          precedenti  eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato  all'atto  della cessazione dal richiamo un nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel periodo trascorso in
          ausiliaria prima del richiamo stesso».
              -  Il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 giugno
          2001,  n.  133,  S.O.). Si riporta il testo dell'art. 2 del
          decreto medesimo:
              «Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate). - 1.
          L'entita'   complessiva   delle   dotazioni  organiche  del
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica  e'  fissata  a 190.000 unita' a decorrere
          dalla data del 1° gennaio 2007.
              2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche
          per   ciascuna   delle   categoria  di  personale  indicate
          all'articolo  1,  comma 2, sono riportate nella tabella "A"
          allegata al presente decreto.
              3.  Al  fine  di  conseguire la progressiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
          indicata  nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
          nella  tabella  "A"  di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
          annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 155, della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Commi da 1 a 77: omissis).
              78. (Abrogato).
              (Commi da 79 a 154: omissis).
              155.  E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
          l'anno  2004,  42  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e 38
          milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare a
          provvedimenti   normativi   volti  al  riallineamento,  con
          effetti  economici  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
          posizioni  di  carriera  del personale dell'Esercito, della
          Marina,   ivi   comprese   le   Capitanerie   di  porto,  e
          dell'Aeronautica  inquadrato  nei  ruoli dei marescialli ai
          sensi  dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
          inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
          del  personale  non  direttivo  e non dirigente delle Forze
          armate e delle Forze di polizia.
              (Commi da 156 a 172: omissis)».
              -  Si  riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, recante «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio»  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233):
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio».
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a)  mediante  utilizzo  degli accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d)  mediante modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6-bis.
              Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli
          organi  interni di revisione e di controllo provvedono agli
          analoghi   adempimenti   di  vigilanza  e  segnalazione  al
          Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».