Art. 1-bis. (( Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri )). (( 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni )). (( 2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9 )). (( 3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 )). (( 4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita' eventualmente previste dalle restanti tabelle )). (( 5. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione )). (( 6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e' stato gia' valutato e promosso )). (( 7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e' di sei anni )). (( 8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo )). (( 9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni )). (( 10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita' giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto )). (( 11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni )). (( 12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11 )). (( 13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto )). (( 14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni )). (( 15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento )). (( 16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 )). (( 17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 )). (( 18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 )). (( 19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )). (( 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )). (( 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978 )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 3, 6-ter, 16, 17, 19, 20 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.): «Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. b) Marina sergente; secondo capo; secondo capo scelto. c) Aeronautica sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. 2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito maresciallo; maresciallo ordinario; maresciallo capo; primo maresciallo. b) Marina capo di 3ª classe; capo di 2ª classe; capo di 1ª classe; primo maresciallo. c) Aeronautica maresciallo di 3ª classe; maresciallo di 2ª classe; maresciallo di 1ª classe; primo maresciallo. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi' costituita: a) Esercito sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli); b) Marina sergenti: 7.875; marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli); Capitanerie di Porto: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli); c) Aeronautica sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli)». «Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. In deroga alle disposizioni dell'art. 6-bis, comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'art. 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli: a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001; b) promossi alla data del 1° gennaio: 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado; 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado; 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado; 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado; 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado; 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado. 2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis, avviene: a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis; b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis». «Art. 16 (Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifice, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto». «Art. 17 (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno. 2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16. 3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi del comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione. 6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'art. 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo ad un altro». «Art. 19 (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a); 2) la seconda meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. 5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.». «Art. 20 (Avanzamento al grado di primo maresciallo). - 1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami. 2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno 4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte. 4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del com-ma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti». «Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli: a) nel grado primo maresciallo, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995. 2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995. 3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari. 4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici. 5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3. 8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni. 10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo. 14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10. 15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo». - Si riporta il testo degli articoli 32, 35 e 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.): «Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare. 1-bis. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della presente legge e' costituita come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare». «Art. 35. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. (Abrogato)». «Art. 46. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69, primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto medesimo: «Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007. 2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto. 3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - (Commi da 1 a 77: omissis). 78. (Abrogato). (Commi da 79 a 154: omissis). 155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. (Commi da 156 a 172: omissis)». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233): «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio». «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) (abrogata); d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».