Art. 1-quater.
(( Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti  pubblici  oltre  i  limiti  di  eta'  per il
collocamento a riposo )).
((     1.  Al  comma  1  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E'   inoltre  data  facolta'  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, con esclusione
degli  appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e  prefettizia, del
personale  delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare  e  ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino
al  compimento  del  settantesimo  anno  d'eta'.  In tal caso e' data
facolta'  all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla particolare esperienza
professionale  acquisita  dal  richiedente in determinati o specifici
ambiti,  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto  delle  disposizioni  in  materia  di riduzione programmata del
personale  di  cui  all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34,
comma  22,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi   53   e   69,   della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
amministrazioni,  inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto
in  servizio  a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro
derivanti  dall'esercizio  della  facolta' di cui al secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione
di   alcuna   ulteriore  tipologia  di  incentivi  al  posticipo  del
pensionamento  ne'  al  pagamento  dei contributi pensionistici e non
rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico» )).
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 16, come modificato dal
          presente decreto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  503,  recante  «Norme  per il riordinamento del sistema
          previdenziale  dei  lavoratori  privati e pubblici, a norma
          dell'art.   3   della   legge   23 ottobre  1992,  n.  421»
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          305, supplemento ordinario):
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - E' in
          facolta'  dei  dipendenti  civili  dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per  essi  previsti. E' inoltre data facolta' ai dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   con  esclusione  degli  appartenenti  alla
          carriera  diplomatica  e  prefettizia,  del personale delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          militare  e  ad ordinamento civile, del personale del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  di  richiedere  il
          trattenimento   in   servizio   fino   al   compimento  del
          settantesimo  anno  d'eta'.  In  tal  caso e' data facolta'
          all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
          accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla  particolare
          esperienza   professionale  acquisita  dal  richiedente  in
          determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
          andamento  dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
          materia  di  riduzione  programmata  del  personale  di cui
          all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e  successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
          53   e  69,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
          amministrazioni,  inoltre,  possono destinare il dipendente
          trattenuto  in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
          I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
          di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto periodo del presente
          comma   non  danno  luogo  alla  corresponsione  di  alcuna
          ulteriore   tipologia   di   incentivi   al  posticipo  del
          pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
          e  non  rilevano  ai  fini  della  misura  del  trattamento
          pensionistico.
              1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'art. 1
          della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta'.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 (per i riferimenti al
          predetto  decreto  legislativo  si  vedano le note all'art.
          1-ter):
              «Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
          dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
          dall'art.  11,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          provincie   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  39, comma 2, della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449, recante «Misure per la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica» (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n. 302, supplemento
          ordinario):
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del  part-time). - 1.
          (Omissis).
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al  numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del 31
          dicembre  1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
          riduzione   non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto  al
          personale  in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
          deve  essere  realizzata  una  riduzione  di  personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              (Commi da 2-bis a 28: omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 34, comma 22, della
          legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario:
              «Art.   34   (Organici,   assunzioni   di  personale  e
          razionalizzazione  di  enti e organismi pubblici). - (Commi
          da 1 a 21: omissis).
              22.  Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
          completamento  degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
          previo   esperimento   delle  procedure  di  mobilita',  le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non economici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1  per cento
          rispetto  a  quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997,   n.   449,  e  successive  modificazioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le proprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principio  di contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obiettivi fissati dai
          documenti   di  finanza  pubblica.  A  tale  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Corpi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005, i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448.
              (Commi da 23 a 25: omissis).».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 53 e 69, della
          legge  24 dicembre  2003,  n.  350  (per i riferimenti alla
          predetta legge si vedano le note all'art. 1-bis):
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Commi da 1 a 52: omissis).
              53.  Per  l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
          articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, ivi
          comprese  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia e il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          fatte  salve  le  assunzioni di personale relative a figure
          professionali non fungibili la cui consistenza organica non
          sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle
          categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
          e  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
          le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2003 e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
          oneri  indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  39  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni, sono
          consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
          degli  enti  ed  istituzioni di ricerca che siano risultati
          vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
          universita'  continuano  ad  applicarsi,  in  ogni  caso, i
          limiti  di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
          4,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449. A tal fine e'
          istituito     presso    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca uno specifico fondo. Con
          decreti  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  si  provvede al trasferimento alle singole
          universita'  ed  enti delle occorrenti risorse finanziarie.
          Per  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento
          autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici non economici, le
          universita'  e  gli  enti  di  ricerca  sono fatte salve le
          assunzioni  autorizzate  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   31  luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.  198  del  27  agosto  2003,  e  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  Per  le autonomie regionali e locali e gli enti del
          Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
          previste  e  autorizzate  con  i decreti del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  anche  ai fini dell'assorbimento di personale delle
          amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
          nel limite complessivo di 200 unita'.
              (Commi da 54 a 68: omissis).
              69.  Per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006,  previo
          esperimento    delle    procedure    di    mobilita',    le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non economici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1  per cento
          rispetto  a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997,   n.449,   e   successive   modificazioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le proprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principio del contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obiettivi fissati dai
          documenti   di   finanza  pubblica.  A  tal  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Corpi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006, i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448.
              (Commi da 70 a 77: omissis).
              78. (Abrogato).
              (Commi da 79 a 172: omissis).».