Art. 2. (( Misure relative alla Societa' Dante Alighieri )) (( 1. (Comma soppresso) )). (( 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale )). 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica )). Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca il «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario). La sezione II del predetto decreto reca «Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.».