Art. 3-bis.
             (( Mobilita' del personale dirigenziale ))
((    1.  All'articolo  23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  il  primo  ed il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:  «E'  assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei
posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto» )).
((    2.  All'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
    «7-bis.   Le   amministrazioni   statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  e  gli  enti  pubblici non economici comunicano, altresi',
entro  il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi  relativi  ai  ruoli,  alla  dotazione  organica,  agli
incarichi  dirigenziali  conferiti,  anche ai sensi dell'articolo 19,
commi  5-bis  e  6,  nonche'  alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa  e  mobilita',  con  indicazione  della  decorrenza e del
termine    di   scadenza.   Le   informazioni   sono   comunicate   e
tempestivamente   aggiornate   per   via   telematica  a  cura  delle
amministrazioni   interessate,   con  inserimento  nella  banca  dati
prevista  dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate
con   circolare   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica» )).
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  23  e 28 del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
          dal  presente decreto. Si riporta, altresi', il testo degli
          articoli  19  e  30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
          (Per  i  riferimenti  al  predetto  decreto  legislativo si
          vedano le note all'art. 1 -ter):
              «Art.  23  (Ruolo  dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 15
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
          modificato  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 387 del
          1998).  -  1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
          dello Stato.».
              «Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - (Art.
          28  del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
          poi  dall'art.  15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
          successivamente     modificato    dall'art.    5-bis    del
          decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
          della  legge  n.  273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
          dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          pubblici  non  economici  avviene  per  concorso  per esami
          indetto    dalle   singole   amministrazioni   ovvero   per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma di specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della
          qualifica  di  dirigente  in enti e strutture pubbliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazionali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali apicali per l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione.  Al
          corso-concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo
          delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che
          abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
          del  diploma  di laurea e avere maturato almeno cinque anni
          di  esperienza  lavorativa  in tali posizioni professionali
          all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha la durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamento di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private.  Al  termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al concorso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  che  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  amministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d) le   modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  delle  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  cui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  30 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  quindici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di   studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di attivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   ai  sensi
          dell'art.  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, le
          amministrazioni  di  cui al comma 1 comunicano, entro il 30
          giugno  di  ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
          dei  posti  che  si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
          dirigenti.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro
          il   31 luglio   di  ciascun  anno,  comunica  alla  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al   comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno.
              7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo,  e  gli  enti  pubblici non economici comunicano,
          altresi',   entro   il  30  giugno  di  ciascun  anno  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  i  dati  complessivi  e  riepilogativi
          relativi  ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
          dirigenziali  conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi
          5-bis  e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
          aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
          del  termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
          tempestivamente  aggiornate per via telematica a cura delle
          amministrazioni  interessate,  con  inserimento nella banca
          dati  prevista  dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita'
          individuate  con  circolare  della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
              8.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.».
              «Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
          19  del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente   modificato   dall'art.   5   del  decreto
          legislativo  n.  387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
          ciascun  incarico  di funzione dirigenziale si tiene conto,
          in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche degli
          obiettivi  prefissati,  delle  attitudini e delle capacita'
          professionali  del  singolo  dirigente,  valutate  anche in
          considerazione  dei  risultati  conseguiti  con riferimento
          agli  obiettivi  fissati  nella  direttiva  annuale e negli
          altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
          incarichi  e  al  passaggio  ad  incarichi  diversi  non si
          applica l'art. 2103 del codice civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (Abrogato).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.».
              «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
          amministrazioni   diverse).   -   (Art.   33   del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
          13  del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art.
          18   del   decreto   legislativo   n.   80   del   1998,  e
          successivamente  modificato  dall'art.  20,  comma  2 della
          legge  n.  488  del  1999). - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
          diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
          servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
          di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
          consenso dell'amministrazione di appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dal comma 1.».