Art. 3-ter. (( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali )) (( 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica )). (( 2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita' si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o con mobilita' verso altre amministrazioni )). (( 3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per il testo dell'art. 30 del predetto decreto si rinvia alle note all'art. 3-bis (per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note all'art. 1-ter): «Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenite ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.». «Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita) (Art. 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.». - Si riporta il testo, come modificato dal presente decreto, degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3): «Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita). - (Commi da 1 a 10: abrogati). 11. Il funzionario trasferito e' collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove piu' favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. (Commi da 12 a 14: abrogati).». «Art. 19 (Collocamento in disponibilita'. Criteri di utilizzazione). - 1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di servizio. 2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione. 4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilita'. 5. Il consiglio nazionale di amministrazione puo' concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione. 6. L'accordo dovra', altresi', definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge. 7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilita' ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, e' corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio. 8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilita' ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente. 9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilita', incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'art. 18, comma 14. 10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta. 11. (Abrogato). 12. Durante il periodo in cui il segretario e' collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso. 13. Il segretario in disponibilita' puo' in qualunque momento dichiarare la propria volonta' di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo. 14. Il segretario in disponibilita', qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo. 15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualita' di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.».