Art. 3-ter.
  (( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali ))
((    1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
i  segretari  comunali  e  provinciali  per  i quali sia terminato il
quadriennio  di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso
altre   amministrazioni,   rimangono   alle  dipendenze  dell'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali  sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica )).
((    2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno  2003,  sia  terminato  il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e provinciali
verifica  ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo
n.  165  del  2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni )).
((    3.  Per  la  mobilita'  volontaria  dei  segretari  comunali  e
provinciali  si  applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del  2001.  Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e
l'articolo  19,  comma  11,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 33  e 34 del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165; per il testo
          dell'art.  30  del  predetto  decreto  si  rinvia alle note
          all'art. 3-bis (per i riferimenti al decreto legislativo n.
          165 del 2001 si vedano le note all'art. 1-ter):
              «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva)  (Art.  35  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  14  del  decreto
          legislativo  n.  470  del  1993  e dall'art. 16 del decreto
          legislativo  n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
          legislativo  n.  80  del  1998 e successivamente modificato
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze di
          personale  sono  tenute  ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni  sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare
          le  procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni  di  cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
          in  particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
          e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23 luglio  1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenite  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2   del   decreto-legge   13 marzo   1988,   n.   69,   con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
              «Art.  34  (Gestione  del  personale  in disponibilita)
          (Art.  35-bis  del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993,
          aggiunto  dall'art.  21  del  decreto legislativo n. 80 del
          1998).  -  1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in
          appositi elenchi.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo e per gli enti pubblici non economici
          nazionali,  il  Dipartimento  della funzione pubblica della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  forma e gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale  del  personale e della sua ricollocazione in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  al  decreto legislativo
          23 dicembre  1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
              3.  Per  le  altre  amministrazioni, l'elenco e' tenuto
          dalle  strutture  regionali e provinciali di cui al decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, alle quali sono affidati i
          compiti  di riqualificazione professionale e ricollocazione
          presso   altre  amministrazioni  del  personale.  Le  leggi
          regionali  previste  dal  decreto  legislativo  23 dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
          comma 2.
              4.   Il  personale  in  disponibilita'  iscritto  negli
          appositi  elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
          33,  comma  8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
          relativa   grava   sul   bilancio  dell'amministrazione  di
          appartenenza     sino    al    trasferimento    ad    altra
          amministrazione,   ovvero  al  raggiungimento  del  periodo
          massimo  di  fruizione  dell'indennita'  di cui al medesimo
          comma  8.  Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
          risolto   a  tale  data,  fermo  restando  quanto  previsto
          nell'art.  33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
          goduta  al  momento del collocamento in disponibilita' sono
          corrisposti  dall'amministrazione  di appartenenza all'ente
          previdenziale  di  riferimento  per  tutto il periodo della
          disponibilita'.
              5.  I  contratti collettivi nazionali possono riservare
          appositi  fondi  per  la riqualificazione professionale del
          personale  trasferito  ai sensi dell'art. 33 o collocato in
          disponibilita'  e per favorire forme di incentivazione alla
          ricollocazione   del  personale,  in  particolare  mediante
          mobilita' volontaria.
              6.   Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, le
          nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
          impossibilita'    di    ricollocare    il    personale   in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
              7.  Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le economie
          derivanti  dalla  minore spesa per effetto del collocamento
          in  disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
          e   possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e  la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
              8.  Sono  fatte  salve  le  procedure di cui al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento  in  disponibilita'  presso gli enti che hanno
          dichiarato il dissesto.».
              -  Si  riporta  il  testo, come modificato dal presente
          decreto,  degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   4 dicembre   1997,   n.  465,  recante
          «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
          comma  78,  della legge 15 maggio 1997, n. 127» (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3):
              «Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della
          mobilita). - (Commi da 1 a 10: abrogati).
              11.  Il  funzionario  trasferito e' collocato nei ruoli
          della  amministrazione ricevente conservando il trattamento
          economico  pensionabile  e  la  qualifica in godimento, ove
          piu'   favorevole,  mediante  attribuzione  di  assegno  ad
          personam  pari alla differenza tra il trattamento economico
          in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino
          al   riassorbimento  a  seguito  dei  futuri  miglioramenti
          economici.
              (Commi da 12 a 14: abrogati).».
              «Art.  19  (Collocamento  in disponibilita'. Criteri di
          utilizzazione). - 1. I segretari non confermati, revocati o
          comunque  privi  di  incarichi  di titolarita' di sede sono
          collocati  in  posizione  di disponibilita' ed iscritti, in
          relazione  alla fascia professionale di appartenenza, nella
          sezione  nazionale  o nella sezione regionale dell'albo nel
          cui  ambito  territoriale e' compreso l'ente ultima sede di
          servizio.
              2.   L'Agenzia   utilizza   i  segretari  collocati  in
          disponibilita'  favorendo, ove possibile, le prestazioni di
          servizio  e  lo  svolgimento di incarichi nell'ambito della
          provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali
          piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in
          disponibilita'  sono  utilizzati  prioritariamente  per gli
          incarichi   di  supplenza  e  reggenza,  sulla  base  della
          graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio
          nazionale di amministrazione.
              3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 17, comma
          69,  della  legge,  per le supplenze in caso di assenza del
          segretario   per   aspettativa,   per  mandato  politico  o
          sindacale,  per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
          superiore  a  sei mesi, il segretario supplente e' indicato
          dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
          sono  collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
          determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
              4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento,
          sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di
          amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari
          in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo
          conto  delle richieste in tal senso formulate dai segretari
          in disponibilita'.
              5.  Il  consiglio  nazionale  di  amministrazione  puo'
          concludere  accordi  con  altre pubbliche amministrazioni e
          loro  organismi  od  enti  strumentali  anche economici per
          l'utilizzazione  dei  segretari,  per  il conferimento, nel
          rispetto  della  qualifica  posseduta  dal  segretario,  di
          incarichi  a  tempo  determinato,  anche  con prestazioni a
          tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale
          o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.
              6.  L'accordo  dovra', altresi', definire gli oneri per
          le  prestazioni  di  cui  al  comma  5  che dovranno essere
          corrisposte   da   parte   della  pubblica  amministrazione
          all'Agenzia.  I  relativi  oneri  finanziari affluiscono al
          fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge.
              7.  Ai  segretari  comunali  e provinciali collocati in
          posizione  di  disponibilita' ed utilizzati per le esigenze
          dell'Agenzia  di cui all'art. 7, comma 1, e' corrisposto il
          trattamento  economico  in  godimento  nell'ultima  sede di
          servizio.
              8.  I  segretari comunali e provinciali in posizione di
          disponibilita'  ed incaricati di reggenza o supplenza hanno
          diritto  alla  stessa  retribuzione spettante al segretario
          che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.
              9.  Ai  segretari  comunali  e  provinciali  cui  siano
          conferiti,   durante   il   periodo   di   collocamento  in
          disponibilita',    incarichi    presso    altre   pubbliche
          amministrazioni   viene  attribuito,  con  oneri  a  carico
          dell'ente   presso  cui  presta  servizio,  il  trattamento
          economico  piu' favorevole tra quello in godimento e quello
          spettante    per    l'incarico   ricoperto.   La   presente
          disposizione  non  si  applica  nella  fattispecie prevista
          dall'art. 18, comma 14.
              10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi
          previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario
          comunale  o  provinciale  collocato  in  disponibilita' per
          mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure
          motivato  da  gravi  e  ricorrenti violazioni dei doveri di
          ufficio   compete   il   trattamento   economico  tabellare
          spettante   per   la  sua  qualifica  detratti  i  compensi
          percepiti  a  titolo  d'indennita'  per  l'espletamento dei
          predetti  incarichi.  Fino alla stipulazione di una diversa
          disciplina  del contratto collettivo nazionale di lavoro si
          considera la qualifica posseduta.
              11. (Abrogato).
              12.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  e'
          collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale
          o  sindacale,  malattia e in ogni altro caso previsto dalla
          legge,  il  termine di collocamento in disponibilita' resta
          sospeso.
              13.  Il  segretario in disponibilita' puo' in qualunque
          momento  dichiarare la propria volonta' di accettare nomine
          in  sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a
          quella  in  cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o
          di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo.
              14.   Il  segretario  in  disponibilita',  qualora  sia
          nominato  presso  una  sede  di  segreteria  e  non  assuma
          servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente
          dall'iscrizione all'albo.
              15.  Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in
          qualita'  di  titolare  in  altra sede, il segretario viene
          cancellato  dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate
          le  procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo
          collocamento  presso  altre  pubbliche amministrazioni, con
          salvaguardia della posizione giuridica ed economica.».