Art. 3-quater.
            (( Modifica all'articolo 101 del testo unico
                sull'ordinamento degli enti locali ))
((   1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario comunale o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga posi-zione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso» )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000,  n. 227, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 101 del
          predetto  decreto  n.  267  del  2000,  come  modificato da
          presente decreto:
              «Art.   101   (Disponibilita'   e  mobilita)  -  1.  Il
          segretario  comunale o provinciale non confermato, revocato
          o  comunque  privo di incarico e' collocato in posizione di
          disponibilita' per la durata massima di quattro anni.
              2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
          all'albo  ed  e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
          di  cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o
          per  l'attivita'  di  consulenza,  nonche' per incarichi di
          supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per  l'espletamento di
          funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita presso
          altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri
          a  carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio. Per il
          periodo   di   disponibilita'   al  segretario  compete  il
          trattamento   economico  in  godimento  in  relazione  agli
          incarichi conferiti.
              2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale
          o  provinciale  e'  utilizzato  in  posizione  di distacco,
          comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
          presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
          previsto   dalla  legge,  il  termine  di  collocamento  in
          disponibilita' resta sospeso.
              3.  Nel  caso  di  collocamento  in  disponibilita' per
          mancato   raggiungimento   di   risultati   imputabile   al
          segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
          dei  doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
          compete il trattamento economico tabellare spettante per la
          sua  qualifica  detratti  i  compensi percepiti a titolo di
          indennita'  rer  l'espletamento  degli  incarichi di cui al
          comma 2.
              4.  Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio
          in  qualita'  di titolare in altra sede il segretario viene
          collocato  d'ufficio  in  mobilita'  presso altre pubbliche
          amministrazioni  nella  piena  salvaguardia della posizione
          giuridica ed economica.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
          segretari  comunali  e  provinciali equiparati ai dirigenti
          statali  ai  fini  delle procedure di mobilita' per effetto
          del   contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro.  Alla
          cessazione   dell'incarico,   il   segretario   comunale  o
          provinciale    viene    collocato    nella   posizione   di
          disponibilita' nell'ambito dell'anno di appartenenza.».