Art. 3-quater. (( Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali )) (( 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posi-zione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso» )). Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 101 del predetto decreto n. 267 del 2000, come modificato da presente decreto: «Art. 101 (Disponibilita' e mobilita) - 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro anni. 2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. 2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso. 3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennita' rer l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2. 4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. 4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilita' per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilita' nell'ambito dell'anno di appartenenza.».