Art. 3-quinquies. (( Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali )) (( 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' attribuita un'indennita' nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998 )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in maniera di pubblica amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15 S.O.): «Art. 2 (Commissione per le adozioni internazionali). - 1. All'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 38, legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito riportato). b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo art. 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'art. 4 della medesima legge n. 476 del 1998.». - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.): «Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali. 2. La Commissione e' composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) due rappresentanti del Ministero della giustizia; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 dcl decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari. 3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.». - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8): «Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche' dall'art. 4 della presente legge. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».