Art. 3-quinquies.
              (( Disposizioni relative alla Commissione
                  per le adozioni internazionali ))
((    1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge
16 gennaio  2003,  n.  3,  al  presidente  della  Commissione  per le
adozioni  internazionali  di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio
1983,   n.   184,   e'   attribuita  un'indennita'  nella  misura  da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per
l'esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio  1993,  ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del
1998 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in
          maniera   di  pubblica  amministrazione»  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15 S.O.):
              «Art. 2 (Commissione per le adozioni internazionali). -
          1.  All'art.  38  della  legge  4 maggio 1983, n. 184, come
          sostituito  dall'art.  3  della  legge 31 dicembre 1998, n.
          476, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  (Sostituisce  il  comma  2  dell'art. 38, legge 4
          maggio 1983, n. 184, di seguito riportato).
                b) al  comma  4,  il  secondo e il terzo periodo sono
          soppressi.
              2.  Dalle  disposizioni  di  cui  al comma 1 non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati
          i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
          componenti della Commissione, previsti dal medesimo art. 38
          della  citata  legge  n.  184  del  1983  nel testo vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.
              3.  Le  spese per l'esecuzione della Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
          internazionale,  fatta  a L'Aja il 29 maggio 1993, previste
          dall'art.  9  della  legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a
          6.817.231,07  euro,  iscritte  nell'unita'  previsionale di
          base  3.1.5.1  "Fondo per le politiche sociali" dello stato
          di  previsione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali  sono  trasferite  all'unita'  previsionale di base
          3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" dello stato
          di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
          con  esclusione  della  quota  di  minori  entrate,  pari a
          1.549.370,70  euro,  recate dall'art. 39-quater della legge
          4 maggio  1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della citata
          legge  n.  476 del 1998, e dall'art. 4 della medesima legge
          n. 476 del 1998.».
              - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio
          1983,  n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 maggio 1983, n.
          133, S.O.):
              «Art.  38.  -  1.  Ai  fini  indicati dall'art. 6 della
          Convenzione   e'   costituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per  le adozioni
          internazionali.
              2. La Commissione e' composta da:
                a) un   presidente   nominato   dal   Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente   esperienza  nel  settore  minorile  ovvero  di  un
          dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
                b) due  rappresentanti della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
                c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali;
                d) un   rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
                g) un rappresentante del Ministero della salute;
                h) un  rappresentante  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze;
                i) un  rappresentante  del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                l)  tre  rappresentanti della Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 dcl decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                m) tre   rappresentanti   designati,  sulla  base  di
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
          dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
              3.  Il  presidente dura in carica due anni e l'incarico
          puo' essere rinnovato una sola volta.
              4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica
          quattro anni.
              5.  La  Commissione  si  avvale  di personale dei ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e di altre
          amministrazioni pubbliche.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge
          31 dicembre  1998,  n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione
          della   Convenzione   per   la   tutela  dei  minori  e  la
          cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
          L'Aja  il  29 maggio  1993.  Modifiche  alla legge 4 maggio
          1983,  n.  184,  in  tema  di adozione di minori stranieri»
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 gennaio 1999, n.
          8):
              «Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente  legge,  valutato  in  lire 13.200 milioni annue a
          decorrere  dal  1998,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni  di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  presente  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».