Art. 4.
Personale  di  prestito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
                        tutela del territorio
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in
relazione  alle  diversificate  e specialistiche esigenze funzionali,
puo'  continuare  ad  avvalersi,  ((  senza  nuovi o maggiori oneri a
carico  del  bilancio  dello Stato )), di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale
fine  collocato  in  posizione  di  comando  o  in  analoga posizione
consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante
il  periodo  di  utilizzazione  e'  posto  a  carico del bilancio del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165, si vedano le note all'art. 1-quater.
          Per  i  riferimenti  al  predetto decreto si vedano le note
          all'art. 1-ter .