Art. 5-bis. (( Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006 )) (( 1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche' sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata» )). Riferimenti normativi: - La legge 9 ottobre 2000, n. 285, reca «Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242). - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.): «Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.».