Art. 5-bis.
((  Integrazione  delle  disposizioni  concernenti  i Giochi olimpici
                   invernali di Torino del 2006 ))
((    1.  Dopo  l'articolo  9  della legge 9 ottobre 2000, n.  285, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  9-bis (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso
d'opera  per  motivi  di  cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  contenute in apposita
perizia  suppletiva  e  di variante, possono essere autorizzate dalla
stazione  appaltante  a  condizione  che  il  completamento integrale
dell'opera   interessata   sia  assicurato  a  valere  sulle  risorse
disponibili,   trascorsi  trenta  giorni  dalla  presentazione  della
richiesta  da  parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e
dei  pareri  obbligatori  agli enti e agli uffici coinvolti senza che
sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche' sia
assicurata  la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel
quadro  economico  dell'intervento.  Gli  enti e gli uffici, ai quali
sono  stati  richiesti  autorizzazioni  e  pareri, possono domandare,
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della
stazione  appaltante,  una  sola  volta  eventuali  integrazioni alla
documentazione loro presentata» )).
          Riferimenti normativi:
              - La legge 9 ottobre 2000, n. 285, reca «Interventi per
          i  Giochi  olimpici  invernali  "Torino  2006"» (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242).
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 della legge 11
          febbraio  1994,  n. 109 recante «Legge quadro in materia di
          lavori  pubblici»  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 19
          febbraio 1994, n. 41, S.O.):
              «Art.  25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
          in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a)    per    esigenze   derivanti   da   sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,
          del codice civile;
                d)  per  il manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
              3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
          un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
          recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
          lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
          dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
              5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano
          errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata
          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea
          identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione
          degli elaborati progettuali.».