Art. 6.
           Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
  1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
((    «1-bis.  Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta  giorni  non si raggiunga l'intesa con la regione interessata,
il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto
nell'ambito  di  una  terna formulata a tal fine dal Presidente della
Giunta  regionale,  tenendo  conto anche delle indicazioni degli enti
locali   e  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non
provveda  alla  indicazione  della  terna  entro  trenta giorni dalla
richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  questi  chiede  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di  sottoporre  la questione al Consiglio dei Ministri, che
provvede con deliberazione motivata» )).
          Riferimenti normativi:
              - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca «Riordino della
          legislazione   in   materia   portuale»  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n.  28,  S.O.).  Si
          riporta  il  testo  dell'art.  8 della predetta legge, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  8  (Presidente dell'autorita' portuale). - 1. Il
          presidente  e'  nominato,  previa  intesa  con  la  regione
          interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima
          e   comprovata  qualificazione  professionale  nei  settori
          dell'economia    dei   trasporti   e   portuale   designati
          rispettivamente  dalla provincia, dai comuni e dalle camere
          di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui
          competenza  territoriale coincide, in tutto o in parte, con
          la  circoscrizione  di cui all'art. 6, comma 7. La terna e'
          comunicata  al  Ministro  dei trasporti e della navigazione
          tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con
          atto  motivato,  puo'  chiedere  di comunicare entro trenta
          giorni  dalla  richiesta  una  seconda  terna  di candidati
          nell'ambito  della  quale effettuare la nomina. Qualora non
          pervenga  nei  termini  alcuna  designazione,  il  Ministro
          nomina   il   presidente,  previa  intesa  con  la  regione
          interessata,   comunque   tra  personalita'  che  risultano
          esperte   e   di   massima   e   comprovata  qualificazione
          professionale  nei  settori  dell'economia  dei trasporti e
          portuale.
              1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora
          entro  trenta  giorni  non  si  raggiunga  l'intesa  con la
          regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  indica  il  prescelto  nell'ambito  di una terna
          formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale,
          tenendo  conto  anche delle indicazioni degli enti locali e
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  interessati.  Ove  il  Presidente della Giunta
          regionale  non  provveda alla indicazione della terna entro
          trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti questi chiede
          al  Presidente  del Consiglio dei Ministri di sottoporre la
          questione  al  Consiglio  dei  Ministri,  che  provvede con
          deliberazione motivata.
              2.  Il  presidente  ha la rappresentanza dell'autorita'
          portuale,  resta  in  carica  quattro  anni  e  puo' essere
          riconfermato  una sola volta. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  la  terna  di  cui  al  comma  1 e'
          comunicata  al  Ministro  dei trasporti e della navigazione
          entro  il  31 marzo  1995.  Entro tale data le designazioni
          gia'  pervenute  devono  essere comunque confermate qualora
          gli  enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova
          designazione.  Si applicano le disposizioni di cui al comma
          1, terzo e quarto periodo.
              2-bis.  I  presidenti,  nominati  ai sensi del comma 2,
          assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20,
          commi 1, 2 e 3.
              3. Il presidente dell'autorita' portuale:
                a) presiede il comitato portuale;
                b)    sottopone    al    comitato    portuale,    per
          l'approvazione, il piano operativo triennale;
                c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il
          piano regolatore portuale;
                d)  sottopone  al  comitato  portuale  gli  schemi di
          delibere  riguardanti  il bilancio preventivo e le relative
          variazioni,  il  conto  consuntivo  e  il  trattamento  del
          segretario  generale,  nonche' il recepimento degli accordi
          contrattuali   relativi   al   personale  della  segreteria
          tecnico-operativa;
                e) propone   al   comitato  portuale  gli  schemi  di
          delibere  riguardanti  le  concessioni  di  cui all'art. 6,
          comma 5;
                f)  provvede  al coordinamento delle attivita' svolte
          nel  porto  dalle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  al
          coordinamento  e  al  controllo delle attivita' soggette ad
          autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
                g) (abrogata    dall'art.    2,   del   decreto-legge
          21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30);
                h) amministra  le aree e i beni del demanio marittimo
          compresi  nell'ambito  della circoscrizione territoriale di
          cui  all'art.  6, comma 7, sulla base delle disposizioni di
          legge   in   materia,   esercitando,  sentito  il  comitato
          portuale,  le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
          55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme
          di attuazione;
                i) esercita  le  competenze  attribuite all'autorita'
          portuale  dagli  articoli 16  e  18  e rilascia, sentito il
          comitato  portuale,  le  autorizzazioni e le concessioni di
          cui  agli  stessi articoli quando queste abbiano durata non
          superiore  a  quattro  anni,  determinando  l'ammontare dei
          relativi  canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute
          nei  decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione
          di  cui,  rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art.
          18, commi 1 e 3;
                l)   promuove   l'istituzione  dell'associazione  del
          lavoro portuale di cui all'art. 17;
                m) assicura  la  navigabilita' nell'ambito portuale e
          provvede,  con  l'intervento del servizio escavazione porti
          di cui all'art. 26, e, in via subordinata, con le modalita'
          di   cui   all'art.   6,   comma   5,  al  mantenimento  ed
          approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto
          dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti
          al  visto  del competente ufficio speciale del genio civile
          per  le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla
          tutela  ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili
          di   necessita'  ed  urgenza,  provvedimenti  di  carattere
          coattivo;  nei casi di interventi urgenti e straordinari di
          escavazione  provvede, anche ricorrendo a modalita' diverse
          da  quelle  di  cui  all'art.  6,  comma  5.  Ai fini degli
          interventi  di  escavazione e manutenzione dei fondali puo'
          indire,   assumendone  la  presidenza,  una  conferenza  di
          servizi con le amministrazioni interessate;
                n) esercita  i  compiti  di  proposta  in  materia di
          delimitazione   delle  zone  franche,  sentite  l'autorita'
          marittima e le amministrazioni locali interessate;
                n-bis)  esercita  ogni  altra  competenza che non sia
          attribuita   dalla   presente   legge   agli  altri  organi
          dell'autorita' portuale.».