Art. 7.
    Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica
  1.  In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico
organismo  certificatore  della  effettiva  attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni
di  cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, si
applicano    alle    societa'    ed    alle   associazioni   sportive
dilettantistiche  che  sono  in  possesso  del riconoscimento ai fini
sportivi   rilasciato   dal   CONI,   quale   garante   dell'unicita'
dell'ordinamento  sportivo  nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma
1,  del  decreto  legislativo  23 luglio  1999,  n. 242, e successive
modificazioni.
  2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Agenzia  delle  entrate,  l'elenco delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  90 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289  (per  i riferimenti alla predetta
          legge si vedano le note all'art. 1-quater):
              «Art.   90   (Disposizioni   per  l'attivita'  sportiva
          dilettantistica).   1.   Le  disposizioni  della  legge  16
          dicembre  1991,  n.  398,  e successive modificazioni, e le
          altre  disposizioni  tributarie riguardanti le associazioni
          sportive  dilettantistiche si applicano anche alle societa'
          sportive   dilettantistiche   costituite   in  societa'  di
          capitali senza fine di lucro.
              2.  A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n.  398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133,  e  successive  modificazioni, e' elevato a
          250.000 euro.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo: "Tale disposizione si applica
          anche   ai   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e
          continuativa   di   carattere  amministrativogestionale  di
          natura  non  professionale  resi  in  favore  di societa' e
          associazioni sportive dilettantistiche.";
                b) all'art.   83,   comma   2,  le  parole:  "a  lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
              4.  Il  CONI,  le  federazioni sportive nazionali e gli
          enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
          obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
          di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
          28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle
          societa'  e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
          delle  federazioni  sportive  e  degli  enti  di promozione
          sportiva  riconosciuti  dal CONI direttamente connessi allo
          svolgimento    dell'attivita'   sportiva,   sono   soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa.
              6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B
          annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e dalle federazioni sportive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
          "organizzazioni  non luciative di utilita' sociale (ONLUS)"
          sono  inserite  le  seguenti: "e le societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche".
              8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
          societa',    associazioni   sportive   dilettantistiche   e
          fondazioni  costituite  da istituzioni scolastiche, nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  federazioni
          sportivenazionali   o   da   enti  di  promozione  sportiva
          costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo
          annuo  complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
          di  pubblicita',  volta alla promozione dell'immagine o dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a)  all'art.  13-bis,  comma, 1, la lettera i-ter) e'
          sostituita  dalla  seguente: "i-ter) le erogazioni liberali
          in  denaro  per  un  importo complessivo in ciascun periodo
          d'imposta  non  superiore  a  1.500  euro,  in favore delle
          societa'   e   associazioni  sportive  dilettantistiche,  a
          condizione   che  il  versamento  di  tali  erogazioni  sia
          eseguito  tramite  banca  o  ufficio postale ovvero secondo
          altre   modalita'   stabilite   con  decreto  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
                b)  all'art.  65,  comma  2,  la lettera c-octies) e'
          abrogata.
              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446, le parole: "delle indennita' e
          dei  rimborsi  di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
          citato   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi"  sono
          soppresse.
              11.  All'art.  111-bis,  comma 4, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in
          fine,  le  seguenti  parole: "ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche".
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
          sussidiaria  a  quella ipotecaria per i mutui relativi alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti  sportivi, ivi
          compresa  l'acquisizione  delle  relative  aree da parte di
          societa'   o  associazioni  sportive  dilettantistiche  con
          personalita' giuridica.
              13.  Il  fondo e' disciplinato con apposito regolamento
          adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro  per  i beni e le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
          Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
          particolare,  le forme di intervento del fondo in relazione
          all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e  con le modalita'
          stabiliti  dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo.
              16.  La  dotazione  finanziaria del fondo e' costituita
          dall'importo  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui
          all'art.  5  della  legge  24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive  modificazioni,  dei  premi  riservati al CONI a
          norma  dell'art.  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n. 496, colpiti da decadenza.
              17.     Le    societa'    e    associazioni    sportive
          dilettantistiche   devono   indicare   nella  denominazione
          sociale   la   finalita'   sportiva   e  la  ragione  o  la
          denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere
          una delle seguenti forme:
                a) associazione   sportiva   priva   di  personalita'
          giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del
          codice civile;
                b) associazione  sportiva  con personalita' giuridica
          di  diritto  privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n. 361;
                c) societa'   sportiva   di  capitali  o  cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro.
              18.    Le   societa'   e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche  si  costituiscono  con  atto  scritto nel
          quale  deve  tra  l'altro  essere  indicata la sede legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti:
                a) la denominazione;
                b) l'oggetto       sociale       con      riferimento
          all'organizzazione  di attivita' sportive dilettantistiche,
          compresa l'attivita' didattica;
                c)   l'attribuzione   della   rappresentanza   legale
          dell'associazione;
                d) l'assenza  di  fini di lucro e la previsione che i
          proventi  delle  attivita'  non  possono,  in  nessun caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
                e) le   norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi  di  democrazia  e  di  uguaglianza dei diritti di
          tutti  gli  associati,  con  la previsione dell'elettivita'
          delle  cariche  sociali,  fatte  salve le societa' sportive
          dilettantistiche  che  assumono  la  forma  di  societa' di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile;
                f) l'obbligo     di     redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari,  nonche' le modalita' di approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari;
                g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
                h) l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi del
          patrimonio  in  caso di scioglimento delle societa' e delle
          associazioni.
              18-bis.  E'  fatto  divieto  agli  amministratori delle
          societa'  e delle associazioni sportive dilettantistiche di
          ricoprire   la   medesima   carica   in  altre  societa'  o
          associazioni  sportive  dilettantistiche  nell'ambito della
          medesima  federazione  sportiva  o  disciplina associata se
          riconosciute  dal  CONI,  ovvero nell'ambito della medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
              18-ter.   Le   societa'   e  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche  che, alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  in possesso dei requisiti di cui al
          comma   18,   possono   provvedere  all'integrazione  della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della  determinazione  assunta in tale senso dall'assemblea
          dei soci.
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del
          Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
          comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
          apposite convenzioni con il CONI.
              20. (Abrogato).
              21. (Abrogato).
              22. (Abrogato).
              23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria
          attivita',   nell'ambito   delle  societa'  e  associazioni
          sportive  dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di lavoro,
          purche'  a  titolo  gratuito  e fatti salvi gli obblighi di
          servizio,   previa   comunicazione  all'amministrazione  di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti  esclusivamente  le indennita' e i rimborsi di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli   enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i
          cittadini  e  deve  essere garantito, sulla base di criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
              25.  Ai  fini  del conseguimento degli obiettivi di cui
          all'art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l'ente
          pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli
          impianti   sportivi,   la   gestione  e'  affidata  in  via
          preferenziale    a   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche,  enti  di promozione sportiva, discipline
          sportive  associate e federazioni sportive nazionali, sulla
          base  di  convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
          previa  determinazione  di criteri generali e obiettivi per
          l'individuazione   dei   soggetti  affidatari.  Le  regioni
          disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
          affidamento.
              26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti
          sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'attivita'  didattica  e delle attivita' sportive della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, devono essere posti a
          disposizione    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  23 luglio  1999, n. 242, recante «Riordino del
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano - C.O.N.I., a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176):
              «Art.  5  (Compiti  del  consiglio  nazionale). - 1. Il
          Consiglio  nazionale,  nel  rispetto  delle deliberazioni e
          degli  indirizzi  emanati  dal CIO, opera per la diffusione
          dell'idea  olimpica  e  disciplina  e  coordina l'attivita'
          sportiva  nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle
          federazioni  sportive nazionali e delle discipline sportive
          nazionali.
              1-bis.  Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i
          componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.
              2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
                a) adotta  lo  statuto  e gli altri atti normativi di
          competenza,   nonche'   i   relativi   atti   di  indirizzo
          interpretativo ed applicativo;
                b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
          uniformarsi,   allo   scopo   del  riconoscimento  ai  fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
          delle   discipline   sportive   associate,  degli  enti  di
          promozione   sportiva   e  delle  associazioni  e  societa'
          sportive;
                c) delibera    in    ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,   ai   fini   sportivi,  delle  federazioni
          sportive   nazionali,   delle   societa'   ed  associazioni
          sportive,   degli   enti   di  promozione  sportiva,  delle
          associazioni  benemerite  e  di  altre  discipline sportive
          associate  al  C.O.N.I.  e alle federazioni, sulla base dei
          requisiti  fissati  dallo statuto, tenendo conto a tal fine
          anche  della  rappresentanza e del carattere olimpico dello
          sport,   dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e  della
          tradizione sportiva della disciplina;
                d) stabilisce,  in armonia con l'ordinamento sportivo
          internazionale   e   nell'ambito  di  ciascuna  federazione
          sportiva  nazionale  o della disciplina sportiva associata,
          criteri   per   la   distinzione   dell'attivita'  sportiva
          dilettantistica da quella professionistica;
                e) stabilisce   i   criteri   e   le   modalita'  per
          l'esercizio   dei   controlli  sulle  federazioni  sportive
          nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
          di promozione sportiva riconosciuti;
                e-bis)   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
          esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
          nazionali  sulle societa' sportive di cui all'art. 12 della
          legge  23 marzo  1981,  n.  91.  Allo scopo di garantire il
          regolare  svolgimento  dei campionati sportivi il controllo
          sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo'
          essere  svolto  in  via  sostitutiva  dal  CONI  in caso di
          verificata  inadeguatezza  dei  controlli  da  parte  della
          federazione sportiva nazionale;
                e-ter)  delibera, su proposta della Giunta nazionale,
          il  commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
          delle  discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi
          irregolarita'   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni
          dell'ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi,
          ovvero    in   caso   di   constatata   impossibilita'   di
          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel caso in cui non siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali;
                f)  approva  gli  indirizzi  generali  sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
          ratifica  le  delibere della giunta nazionale relative alle
          variazioni di bilancio;
                g) esprime  parere sulle questioni ad esso sottoposte
          dalla Giunta nazionale;
                h)  svolge  gli  altri  compiti previsti dal presente
          decreto e dallo statuto.».