Art. 8.
           Disposizioni relative al Ministero della difesa
((    1.  All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  la  parola:  «dieci»  e'  sostituita dalla seguente:
«undici» )).
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza   della   spesa,   nelle   more  dell'emanazione  del
regolamento   di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis,  della  legge
23 agosto  1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione,
ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare
dell'incarico   di   cui   all'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, (( e successive modificazioni )),
e'  compensato  rendendo (( contestualmente )) indisponibili, al fine
del   conferimento   presso  la  stessa  amministrazione,  tre  posti
effettivamente  coperti  di  livello dirigenziale. In alternativa, il
predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e
gradi  corrispondenti  delle  Forze armate, equiparato a dirigente di
prima  fascia,  ferma  restando  la consistenza organica dei predetti
gradi prevista dalla vigente normativa.
  3.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono  adottate  le
disposizioni  idonee  ad  assicurare  in  via definitiva l'invarianza
della spesa.
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59»  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  30 agosto  1999,  n. 203, S.O.), come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.  21  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  direzioni  generali  in  numero non superiore a undici,
          coordinate da un segretario generale.
              2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni contenute nella
          legge  18 febbraio  1997,  n.  25 e nel decreto legislativo
          16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464,  nonche'  nell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400. (Per i riferimenti alla predetta
          legge si vedano le note all'art. 3):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  testo  dell'art.  19,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165  e'  riportato nelle note all'art.
          3-bis  (per  i riferimenti al predetto decreto si vedano le
          note all'art. 1-ter):