Art. 8-bis.
           (( Disposizioni in materia di quote di riserva
                  per le assunzioni obbligatorie ))
((    1.  Le  riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per
il  conferimento  degli  incarichi  di presidenza, di durata annuale,
negli  istituti  e  nelle  scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte )).
          Riferimenti normativi:
              -  La  legge  12 marzo  1999, n. 68, reca «Norme per il
          diritto  al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.0.).
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165 (per i riferimenti al
          predetto decreto si vedano le note all'art. 1-ter):
              «Art.  29.  (Reclutamento  dei  dirigenti  scolastici).
          (Art.  28-bis  del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998
          e  successivamente  modificato dall'art. 11, comma 15 della
          legge  n. 124 del 1999). - 1. Il reclutamento dei dirigenti
          scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo
          di  formazione,  indetto  con  decreto  del  Ministro della
          pubblica  istruzione,  svolto in sede regionale con cadenza
          periodica,  comprensivo di moduli di formazione comune e di
          moduli  di  formazione specifica per la scuola elementare e
          media,  per  la  scuola  secondaria  superiore  e  per  gli
          istituti   educativi.  Al  corso  concorso  e'  ammesso  il
          personale  docente  ed  educativo delle istituzioni statali
          che  abbia  maturato,  dopo la nomina in ruolo, un servizio
          effettivamente  prestato  di almeno sette anni con possesso
          di  laurea,  nei  rispettivi settori formativi, fatto salvo
          quanto previsto al comma 4.
                2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso in sede
          regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
          per  la  scuola  secondaria  superiore e per le istituzioni
          educative  e'  calcolato  sommando  i  posti gia' vacanti e
          disponibili  per  la  nomina  in  ruolo alla data della sua
          indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.
          25,  ovvero  dopo  la  nomina  di  tutti  i  vincitori  del
          precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso
          del  triennio  successivo  per  collocamento  a  riposo per
          limiti   di   eta',   maggiorati  della  percentuale  media
          triennale  di cessazione dal servizio per altri motivi e di
          un'ulteriore  percentuale  del  25 per cento, tenendo conto
          dei posti da riservare alla mobilita'.
              3.  Il corso concorso, si articola in una selezione per
          titoli,  in  un  concorso  di  ammissione, in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al concorso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  la  selezione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilmente  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione entro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel primo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determinato ai sensi del
          comma 2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di
          cui   all'art.   25,  il  50  per  cento  dei  posti  cosi'
          determinati    e'    riservato   a   coloro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
          di  preside  incaricato  previo  superamento di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale viene graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali    posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturata   quale  preside
          incaricato.
              4.  Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
          quello  previsto  dal  decreto di cui all'art. 25, comma 2,
          comprende  periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
          istituzioni;  il  numero  dei moduli di formazione comune e
          specifica,  i  contenuti,  la  durata  e  le  modalita'  di
          svolgimento  sono  disciplinati  con  decreto  del Ministro
          della  pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
          funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
          a  realizzare  la  formazione.  Con  lo stesso decreto sono
          disciplinati  i  requisiti  e i limiti di partecipazione al
          corso  concorso per posti non coerenti con la tipologia del
          servizio prestato.
              5.  In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
          coloro  che  l'hanno  superato,  in numero non superiore ai
          posti  messi  a  concorso,  rispettivamente  per  la scuola
          elementare  e  media,  per  la  scuola  secondaria e per le
          istituzioni  educative.  Nel  primo  corso concorso bandito
          dopo   l'avvio   delle  procedure  d'inquadramento  di  cui
          all'art.  25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'
          riservato   al  personale  in  possesso  dei  requisiti  di
          servizio  come  preside  incaricato  indicati al comma 3. I
          vincitori  sono  assunti  in  ruolo  nel  limite  dei posti
          annualmente   vacanti   e  disponibili,  nell'ordine  delle
          graduatorie  definitive.  In  caso  di rifiuto della nomina
          sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
          e'  disposta  sulla base dei principi del presente decreto,
          tenuto  conto  delle specifiche esperienze professionali. I
          vincitori   in  attesa  di  nomina  continuano  a  svolgere
          l'attivita'  docente.  Essi  possono essere temporaneamente
          utilizzati,  per  la sostituzione dei dirigenti assenti per
          almeno  tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data
          di  approvazione  della  prima  graduatoria  non  sono piu'
          conferiti incarichi di presidenza.
              6.  Alla  frequenza  dei moduli di formazione specifica
          sono  ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
          di   contrattazione   collettiva,  anche  i  dirigenti  che
          facciano  domanda  di mobilita' professionale tra i diversi
          settori.   L'accoglimento   della  domanda  e'  subordinato
          all'esito  positivo  dell'esame  finale  relativo ai moduli
          frequentati.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,  di  concerto  col  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  sono definiti i criteri per la composizione delle
          commissioni esaminatrici.».