Art. 8-ter.
       (( Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,
                 dell'universita' e della ricerca ))
((  1.  Per  l'anno  scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di
cui  all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, e' fissato al 25 agosto 2004 )).
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,
          n.   255   recante  «Disposizioni  urgenti  per  assicurare
          l'ordinato    avvio    dell'anno   scolastico   2001/2002»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n. 333 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n.
          193), e' il seguente:
              «Art.   4.   (Accelerazione  di  procedure).  -  1.  Le
          assunzioni   a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di
          utilizzazione,   di  assegnazione  provvisoria  e  comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono  essere  completati  entro  il  31 luglio di ciascun
          anno.  I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati dai
          dirigenti   territorialmente   competenti  dopo  tale  data
          comportano  il  differimento delleassunzioni in servizio al
          1° settembre   dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti   giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico  di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del  31 luglio  devono  essere  conferiti  gli incarichi di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi'  alle  nomine  dei  supplenti  annuali,  e fino al
          termine    dell'attivita'    didattica    attingendo   alle
          graduatorie permanenti provinciali.
              2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i dirigenti
          scolastici  provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e
          fino  al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
          graduatorie  permanenti provinciali. Per le nomine relative
          alle  supplenze brevi e saltuarie, di cui all'art. 4, comma
          3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza
          le  graduatorie  di  istituto,  predisposte,  per  la prima
          fascia,  in  conformita'  ai  nuovi criteri definiti per le
          graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
              3.   Limitatamente  all'anno  scolastico  2001/2002  il
          termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
          Il  termine  di  cui  all'art. 3, comma 3, e' fissato al 31
          luglio 2001.».