Art. 8-quater.
              (( Disposizioni in materia di ordinamento
             dell'amministrazione degli affari esteri ))
((   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 102:
      1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
    «L'amministrazione  degli  affari esteri puo' inoltre organizzare
un  corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata
complessiva di almeno tre mesi»;
      3)  al  secondo  comma,  dopo  le parole: «I corsi previsti dal
primo» sono inserite le seguenti: «e dal secondo»;
    b) all'articolo 108:
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    «Le  promozioni  al  grado  di  consigliere  di  ambasciata  sono
effettuate  fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio»;
      2) il secondo comma e' abrogato;
    c) all'articolo 110:
      1) al primo comma, dopo le parole: «quattro anni» sono inserite
le  seguenti:  «,  salva la facolta' dell'amministrazione di disporre
l'esecuzione  del  provvedimento  di  destinazione  entro  i sessanta
giorni successivi» ed e' soppresso l'ultimo periodo;
      2) il secondo comma e' abrogato;
      3)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole: «fra sede e sede» sono
inserite  le  seguenti:  «, salva la facolta' dell'amministrazione di
prevedere   proroghe  nella  misura  massima  di  trenta  giorni  per
consentire una ordinata gestione dei movimenti»;
    d) all'articolo 110-bis:
      1)  al  primo  comma, le parole: «durante il mese di gennaio di
ogni  anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «secondo le modalita'
specificamente   disciplinate   dall'amministrazione   medesima»;  le
parole: «nel corso dello stesso anno» sono soppresse; dopo le parole:
«rappresentanza diplomatica» sono inserite le seguenti: «e di capo di
consolato generale di I classe»;
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    «I  capi  dei consolati generali di I classe sono individuati dal
Ministro  degli  affari  esteri  fra  i  funzionari  diplomatici  che
possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico»;
    e) all'articolo  173, comma 4, dopo le parole: «per gravi ragioni
di  salute»  sono inserite le seguenti: «o perche' affidati all'altro
genitore  a  seguito  di divorzio, annullamento, separazione legale o
consensuale   omologata,   nonche'   nei  casi  di  provvedimenti  di
separazione  o  scioglimento  del  matrimonio pronunciati dal giudice
straniero  anche  se  non  deliberati  o,  in  caso di figli naturali
legalmente  riconosciuti,  affidati al genitore non convivente con il
dipendente all'estero»;
    f)  all'articolo  190,  primo  comma,  dopo le parole: «di cui ai
successivi  articoli»  sono aggiunte le seguenti: «, anche secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge
23 aprile 2003, n. 109».
  2.  All'articolo  17  del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  «7-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dagli articoli 102, primo
comma,  lettera  b),  e 107, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, i funzionari
diplomatici  entrati  in  servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2003  possono  essere  promossi dal grado di consigliere di legazione
anche  se  non  hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al
medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire,
entro  tre  anni  dalla  promozione  stessa,  un  apposito  corso  di
aggiornamento di durata semestrale».
  3.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la
previsione  di  cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  4.    All'onere   finanziario   derivante   dall'attuazione   delle
disposizioni  di  cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi
euro  199.765  a  decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  5.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti  emananti  ai  sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  102  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale   18 febbraio  1967,  n.  44)  recante
          «Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri», da
          ultimo  sostituito  dall'art.  3  del  decreto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
              «Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). -
          L'amministrazione   degli   affari   esteri  provvede  alla
          formazione  e all'aggiornamento professionale del personale
          diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare,
          essa  organizza  per  il  personale  in  servizio  a Roma i
          seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
                a) corso di formazione professionale per i funzionari
          diplomatici   in   prova,   della   durata  di  nove  mesi,
          coincidente con il periodo di prova;
                b) corso   di   aggiornamento   per  i  segretari  di
          legazione,  della  durata  complessiva  di almeno sei mesi,
          propedeutico  all'avanzamento  al  grado  di consigliere di
          legazione;
                c) (abrogata).
              L'amministrazione  degli  affari  esteri  puo'  inoltre
          organizzare  un  corso  di aggiornamento per consiglieri di
          ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi.
              I  corsi  previsti  dal  primo  e dal secondo comma del
          presente   articolo   si   svolgono  a  cura  dell'istituto
          diplomatico,  in  eventuale  collaborazione  con  la Scuola
          superiore  della pubblica amministrazione nonche' con altre
          strutture  per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le
          modalita'   di   svolgimento   di  tali  corsi  miranti  ad
          assicurare  l'aggiornamento  dei  funzionari diplomatici ai
          diversi   livelli  in  relazione  agli  argomenti  ritenuti
          prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di
          natura  teorica,  nonche'  contatti  con  istituzioni, enti
          locali,  settore  privato  ed  imprenditoriale  e  mezzi di
          informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale
          e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.
              L'amministrazione   provvede   ad  organizzare  per  il
          personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate
          attivita'  di  preparazione  ed informazione, di una durata
          complessiva  non  superiore  a  due mesi. Tale personale e'
          autorizzato  ad  assentarsi  dalla  sede estera senza oneri
          aggiuntivi  per l'amministrazione. Con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le
          modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  previste  nel
          presente  comma  con  la  previsione  in  particolare di un
          periodo  di  approfondimento  tematico  presso la Direzione
          generale   competente   per  il  Paese  o  l'organizzazione
          internazionale  di  destinazione,  nonche'  di contatti con
          istituzioni,   enti   o  centri  di  ricerca  che  trattano
          questioni  rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese
          o l'organizzazione internazionale di destinazione.
              Per  il  personale  diplomatico  che viene richiamato a
          Roma   dal   servizio  all'estero  sono  previste  apposite
          attivita'    di   aggiornamento,   a   cura   dell'istituto
          diplomatico,   sulla   evoluzione   legislativa,  politica,
          economica   e   culturale   in   Italia,   con  particolare
          riferimento  agli  specifici  compiti che il funzionario e'
          chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
              L'amministrazione  puo'  inviare,  con  trattamento  di
          missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
          particolari in Italia o all'estero per la durata massima di
          un  anno.  Possono  essere  destinati  a seguire i predetti
          studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.
              L'amministrazione   puo'   autorizzare   i   funzionari
          diplomatici,  a  domanda, ad assentarsi dal servizio per la
          durata  massima  di  un  anno  per  seguire,  in  Italia  o
          all'estero,    studi    in   materie   di   interesse   per
          l'Amministrazione   stessa.   Durante   tale   periodo   ai
          funzionari   diplomatici   cosi'   autorizzati   non  viene
          corrisposto   alcun   trattamento  economico.  Il  predetto
          periodo  viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di
          servizio,   del   collocamento  a  riposo  e  del  relativo
          trattamento  di  quiescenza.  Il  funzionario  e'  tenuto a
          versare  all'Amministrazione  l'importo  dei  contributi  e
          delle  ritenute  a  suo carico, quali previsti dalla legge,
          sul  trattamento  economico  spettantegli.  Possono  essere
          autorizzati  ad  assentarsi  a tale titolo dal servizio non
          piu' di dieci funzionari contemporaneamente».
              - Il  testo  dell'art.  108  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri», da
          ultimo  sostituito  dall'art.  9  del  decreto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
                «Art.  108  (Promozione  al  grado  di consigliere di
          ambasciata). -  Le  promozioni  al  grado di consigliere di
          ambasciata  sono  effettuate fra i consiglieri di legazione
          che  nel  loro  grado  abbiano  compiuto  quattro  anni  di
          effettivo servizio.
              (Abrogato).
              La    valutazione    dei   consiglieri   di   legazione
          scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo
          e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
          primo  comma,  lettera  b)  del  presente  decreto,  ed  e'
          espressa   in  forma  sintetica  e  senza  applicazione  di
          coefficienti  numerici.  Essa  tiene  conto,  alla  luce in
          particolare  di  quanto risulta dalle schede di valutazione
          annuale  di  cui  all'art.  106 del presente decreto, della
          qualita'  del  servizio  prestato,  degli incarichi svolti,
          dell'eventuale  responsabilita'  di  uffici  al Ministero o
          reggenza  di  uffici  all'estero,  dei risultati conseguiti
          rispetto   agli   obiettivi   assegnati,  delle  condizioni
          politico-ambientali  in  cui  il  servizio e' stato svolto,
          della  cultura,  nonche' della personalita' del funzionario
          della  sua  attitudine  a  ricoprire  le funzioni del grado
          superiore.».
              - Il  testo  dell'art.  110  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale  18  febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli affari esteri, da
          ultimo  sostituito  dall'art.  11  del  decreto legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
                «Art.    110   (Avvicendamenti).   -   I   funzionari
          diplomatici  vengono  destinati  ad ogni sede estera per un
          periodo  minimo  di due anni e uno massimo di quattro anni,
          salva   la   facolta'   dell'amministrazione   di  disporre
          l'esecuzione  del  provvedimento  di  destinazione  entro i
          sessanta giorni successivi.
              (Abrogato).
              I   funzionari  diplomatici  non  possono  rimanere  in
          servizio  all'estero  per  piu'  di  otto anni consecutivi,
          detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva
          la  facolta'  dell'amministrazione  di  prevedere  proroghe
          nella  misura  massima  di trenta giorni per consentire una
          ordinata gestione dei movimenti. Successivamente al periodo
          di  servizio  all'estero, essi prestano servizio a Roma per
          un periodo non inferiore a due anni.
              Ai   fini   dell'applicazione   del  quarto  comma,  si
          considera servizio all'estero anche quello prestato, previa
          autorizzazione  dell'Amministrazione, presso organizzazioni
          internazionali o Stati esteri.
              Per  esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il
          Ministro  puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute
          nel   presente   articolo,   sentito,   per   i   capi   di
          rappresentanza  diplomatica,  il  Consiglio dei Ministri e,
          per  gli  altri  funzionari  diplomatici,  il  consiglio di
          amministrazione.».
              -   Il   testo   dell'art.  110-bis,  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44)
          recante:  «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri»,  da  ultimo  modificato  dall'art.  18 della legge
          23 aprile  2003,  n. 109, come ulteriormente modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici
          all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici
          a   Roma  ed  all'estero,  l'amministrazione  da'  notizia,
          secondo    le   modalita'   specificatamente   disciplinate
          dall'amministrazione  medesima,  dei  posti  all'estero che
          devono  essere ricoperti, ad eccezione di quelli di capo di
          rappresentanza  diplomatica e di capo di consolato generale
          di  I  classe.  I posti vengono assegnati ai funzionari che
          presentino  la propria candidatura, sulla base dei seguenti
          criteri:
                a) specifiche  attitudini professionali del candidato
          rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla
          eventuale  specializzazione, dalle precedenti esperienze di
          lavoro,  dalla  conoscenza  di  particolari  lingue,  dalla
          qualita' del servizio precedentemente prestato;
                b) esigenza  di  maturare  i  requisiti  previsti per
          l'avanzamento ai gradi superiori;
                c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
                d) anzianita' di servizio;
                e) anzianita'  di permanenza presso l'amministrazione
          centrale.
              I   capi  dei  consolati  generali  di  I  classe  sono
          individuati   dal   Ministro  degli  affari  esteri  fra  i
          funzionari  diplomatici  che  possiedono  le  qualita' piu'
          idonee per svolgere l'incarico.
              Il  Ministro  degli  affari  esteri,  nel  proporre  al
          Consiglio  dei  Ministri i funzionari da nominare come capi
          delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che
          a  suo  giudizio  possiedono  le  qualita'  piu' idonee per
          svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
              Successivamente   alla   delibera   del  Consiglio  dei
          Ministri,  e prima della richiesta di gradimento ai governi
          di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni
          internazionali  presso  le  quali  il  servizio deve essere
          svolto,   il   Ministro   degli   affari   esteri  fornisce
          un'informativa  alle  competenti  commissioni  parlamentari
          circa le nomine deliberate.».
              - Il  testo  dell'art.  173  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri», da
          ultimo  sostituito  dall'art.  7  del  decreto  legislativo
          27 febbraio  1998,  n.  62, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 173 (Aumenti per situazione di famiglia). - 1. In
          relazione  agli oneri derivanti dal servizio del dipendente
          all'estero  e'  attribuita  al  medesimo,  se coniugato, un
          aumento  del  20 per cento della sua indennita' di servizio
          qualora   il  coniuge  non  eserciti  attivita'  lavorativa
          retribuita,  ovvero  non  goda  di  redditi di impresa o da
          lavoro  autonomo  in  misura  superiore  a quella stabilita
          dalle    disposizioni   vigenti   per   esser   considerato
          fiscalmente   a  carico.  Qualora  il  coniuge  fruisca  di
          trattamento pensionistico costituito con contributi versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni  di  legge  e con oneri a
          carico  dell'erario  o  di enti previdenziali, dall'aumento
          per  situazioni  di famiglia viene detratto l'importo della
          pensione.
              2.  L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di
          nullita',  annullamento,  divorzio,  separazione  legale  o
          consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
          separazione  o  scioglimento  di  matrimonio pronunciati da
          giudice straniero anche se non delibati.
              3.  All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni
          figlio  un  aumento  dell'indennita' di servizio all'estero
          commisurata  al 5 per cento dell'indennita' di servizio che
          nello  stesso  Paese  e'  prevista  per  il  posto di primo
          segretario o di console.
              4.  Gli  aumenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non sono
          pagabili  qualora i familiari per i quali sono previsti non
          risiedano    stabilmente    nella    sede    del   titolare
          dell'indennita',  fatta  eccezione  per  i  figli  che  non
          possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
          per  gravi  ragioni  di salute o perche' affidati all'altro
          genitore  a  seguito di divorzio, annullamento, separazione
          legale   o  consensuale  omologata,  nonche'  nei  casi  di
          provvedimenti  di separazione o scioglimento del matrimonio
          pronunciati  dal giudice straniero anche se non delibati o,
          in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati
          al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
          fatta   anche  eccezione  per  il  coniuge  che  non  possa
          risiedere  nella  stessa  sede  per gravi ragioni di salute
          rispetto  alle  quali  l'assistenza  medica  nel  Paese  di
          servizio,  a giudizio del consiglio di amministrazione, non
          sia    adeguata:   in   tal   caso,   peraltro,   l'aumento
          dell'indennita'  di  servizio  in  relazione  al coniuge e'
          limitato  al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il
          coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
          debba  assistere  i  figli minorenni assenti dalla sede per
          motivi  di  studio  o  di  salute:  in  tal  caso l'aumento
          dell'indennita'  di  servizio  in  relazione  al coniuge e'
          limitato al 5 per cento.
              5.  La  nozione  di  stesse  trovano  applicazione sono
          determinati   dal   regolamento   di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  3  residenza  stabile  agli
          effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i
          casi e le condizioni in cui le disposizioni luglio 1991, n.
          306,  che potra' essere modificato con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
              - Il  testo  dell'art.  190  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
                «Art.  190  (Viaggi di trasferimento). - Il personale
          del  Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi
          di  trasferimento,  al  trattamento  di  cui  ai successivi
          articoli,  anche secondo le modalita' di cui al regolamento
          previsto dall'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.
              Per  i  viaggi  di  trasferimento  si  intendono quelli
          compiuti   in  occasione  di  destinazione  all'estero,  di
          trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo
          al Ministero.».
              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, anche il
          testo  dell'art.  31  della  legge  23 aprile  2003, n. 109
          (Modifiche  ed integrazioni al decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, recante ordinamento del
          Ministero  degli  affari esteri), citato nel soprariportato
          art. 190:
              «Art.  31.  - 1. La materia del trasporto degli effetti
          del  personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
              -   Il  testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85  (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale
          11 aprile  2000,  n.  85)  recante «Riordino della carriera
          diplomatica,  a  norma  dell'art.  1  della legge 28 luglio
          1999,  n.  266» come modificato dal decreto qui pubblicato,
          e' il seguente:
              «Art.  l7  (Norme di attuazione, transitorie e di prima
          applicazione). -  1.  Fino  all'emanazione  del regolamento
          previsto  dal  primo comma dell'art. 99-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
          introdotto  dall'art.  1  del presente decreto, continua ad
          applicarsi   il  regolamento  concernente  il  concorso  di
          ammissione  alla carriera diplomatica contenuto nel decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,
          e successive modificazioni.
              2.  Alla  spesa  relativa  all'incremento dell'organico
          della  carriera  diplomatica,  disposto  dall'art.  101 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  come  sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, si
          provvede  con  gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma
          1,  lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della
          legge 28 luglio 1999, n. 266.
              3.  Le  posizioni  soprannumerarie  che  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto ancora sussistono
          nei  gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e
          di  consigliere  d'ambasciata  a norma della legge 4 agosto
          1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi
          delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
              4.  Nel  corso  dell'anno  in  cui  entra  in vigore il
          presente  decreto  le  nomine ai gradi di ambasciatore e di
          Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle
          disposizioni  contenute  nel  terzo  comma,  lettera  a), e
          quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
          5 del presente decreto.
              5.  Fino  allemanazione  del  regolamento  previsto dal
          primo  comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
          7  del  presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del  presente  decreto,
          continuano  ad  applicarsi  le  norme vigenti in materia di
          valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
              6.  Le  relazioni  previste  dal  primo comma dell'art.
          106-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18,  come  introdotto dall'art. 7 del
          presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 luglio  1995,  n.  377,  abrogato dal
          presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso
          degli  anni  2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente
          alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
              7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art.
          107  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  come  sostituito  dall'art.  8 del presente
          decreto,  i  funzionari  diplomatici  gia' in servizio alla
          data  del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado
          di  consigliere  di legazione se hanno compiuto nove anni e
          mezzo  di  servizio effettivo nella carriera diplomatica ed
          anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di
          cui  al  primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  3  del  presente decreto. Peraltro i
          funzionari  che  hanno conseguito la promozione al grado di
          consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto
          corso   sono   tenuti  a  seguire,  entro  tre  anni  dalla
          promozione  stessa,  un  apposito corso di aggiornamento di
          durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
              7-bis.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 102,
          primo  comma,  lettera  b), e 107, primo comma, lettera a),
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18,  i  funzionari, diplomatici entrati in servizio dal
          1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi
          dal  grado  di  consigliere di legazione anche se non hanno
          frequentato  il  corso  di aggiornamento di cui al medesimo
          art.  102,  primo  comma, lettera b). I funzionari che sono
          stati  promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti
          a  seguire,  entro  tre  anni  dalla  promozione stessa, un
          apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.
              8.  Nei  primi  dieci  anni  successivi  all'entrata in
          vigore  del  presente  decreto  non  si  applicano, per gli
          avanzamenti  ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle
          seguenti norme:
                a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  9  del  presente decreto, per quanto
          riguarda    la   promozione   al   grado   di   consigliere
          d'ambasciata;
                b) primo  comma,  lettere  b) e c), dell'art. 109 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per
          quanto   riguarda   la   nomina   al   grado   di  Ministro
          plenipotenziario.
              9.  Nei  primi due anni successivi alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  le  nomine  al grado di
          ambasciatore  sono  effettuate  fra  i  funzionari che alla
          predetta    data    rivestono    il   grado   di   Ministro
          plenipotenziario di prima classe.
              10.  I  funzionari diplomatici che alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  si  trovano collocati a
          disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.  111  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, quale
          vigeva  anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13
          del  presente  decreto,  permangono  nella stessa posizione
          fino  alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del
          collocamento   a   disposizione.  Fintanto  che  permangano
          funzionari  collocati a disposizione con incarico speciale,
          il   numero  massimo  dei  funzionari  che  possono  essere
          collocati  fuori  ruolo  ai sensi dell'art. 274 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di
          tante  unita'  quanti  sono i funzionari ancora collocati a
          disposizione.
              11.  Per  la  determinazione del trattamento economico,
          disciplinato  dall'art.  112,  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito
          dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare
          le  risorse  disponibili in funzione del riequilibrio delle
          retribuzioni  della  carriera diplomatica rispetto a quelle
          della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
          ogni  eventuale  sperequazione.  L'indennita'  di posizione
          spettante  in  base  alla  legge 2 ottobre 1997, n. 334, e'
          assorbita  nella  componente stipendiale di base, per tutti
          gli   appartenenti   allo   stesso   grado  della  carriera
          diplomatica.».
              -  Per  il testo dell'art. 102, primo comma, lettera b)
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.   18  recante  «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli
          affari esteri», si veda nella nota all'art. 8-quater.
              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, anche il
          testo  dell'art.  107,  primo comma, lettera a) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18
          recante   «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri», citato nel soprariportato art. 17:
              «Art.  107  (Promozione a consigliere di legazione). Le
          promozioni  al  grado  di  consigliere  di  legazione  sono
          effettuate   fra  i  segretari  di  legazione  che  abbiano
          compiuto  un  periodo  complessivo di dieci anni e mezzo di
          servizio  effettivo  nella  carriera diplomatica, nel corso
          del quale:
                a) abbiano  frequentato  con  profitto  il  corso  di
          aggiornamento  di  cui al primo comma, lettera b) dell'art.
          102 del presente decreto;
                (Omissis).».
              -  Per  il testo degli articoli 11-ter e 7, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 1-bis.