Art. 8-sexies.
                (( Disposizioni relative all'azienda
                  Policlinico Umberto I di Roma ))
((    1.  La  successione  prevista  dal comma 1, dell'articolo 2 del
decreto-legge  1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni
dalla  legge  3 dicembre  1999,  n.  453, si interpreta nel senso che
l'azienda  Policlinico  Umberto  I  di  Roma succede nei contratti di
durata  in  essere  con  la  soppressa  omonima azienda universitaria
esclusivamente   nelle  obbligazioni  relative  alla  esecuzione  dei
medesimi  successiva  alla data di istituzione della predetta azienda
Policlinico Umberto I )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 2, del decreto-legge 1° ottobre
          1999,   n.   341   (Disposizioni   urgenti   per  l'azienda
          Policlinico   Umberto   I   e   per  l'azienda  ospedaliera
          Sant'Andrea  di  Roma), convertito con modificazioni, dalla
          legge  3 dicembre  1999,  n. 453 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), e' il seguente:
              «Art.  2.  - 1. L'azienda Policlinico Umberto I succede
          all'omonima  azienda  universitaria  dei rapporti in corso,
          relativi   alla  gestione  dell'assistenza  sanitaria,  con
          utenti,  autorita'  competenti e altre amministrazioni, nei
          contratti   in   corso  per  la  costruzione  di  strutture
          destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
          in  corso  per  la  fornitura  di  beni e servizi destinati
          all'assistenza  sanitaria, per un periodo massimo di dodici
          mesi;  entro  tale  data  il  direttore  generale risolve i
          predetti  contratti  con  l'indizione  di  nuove procedure,
          ovvero  procede  alla  loro  conferma  o, con l'accordo del
          contraente,  alla  revisione  in  tutto  o  in  parte delle
          condizioni.
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e per un periodo massimo di diciotto mesi:
                a)  non possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive  nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I
          e  dell'Universita'  "La  Sapienza",  per i debiti, assunti
          dall'omonima  azienda universitaria, relativi alla gestione
          dell'assistenza sanitaria;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'azienda   universitaria   Policlinico   Umberto   I  e
          dell'Universita'  "La  Sapienza",  ovvero la stessa benche'
          proposta,  sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal
          giudice,  con  inserimento, da parte del commissario, nella
          massa  passiva  di  cui  al  comma  3 dell'importo dovuto a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c)  i  pignoramenti  eventualmente eseguiti non hanno
          efficacia  e non vincolano l'azienda Policlinico Umberto I,
          l'Universita'  "La  Sapienza"  e  il  commissario di cui al
          comma 3;
                d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, entro quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  nomina un commissario con il compito di
          accertare  la massa attiva e passiva relativa alla gestione
          dell'assistenza    sanitaria    da    parte    dell'azienda
          universitaria  Policlinico  Umberto  I,  determinatasi fino
          alla  data  di  cessazione  della  medesima,  ed istituisce
          apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
          e   debiti   maturati  fino  alla  medesima  data.  Per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  del  commissario  e per il suo
          compenso  e'  autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per
          l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
          poste a carico dei fondi indicati al comma 6.
              4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti
          dell'Universita' "La Sapienza" e dell'azienda universitaria
          Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima
          azienda  universitaria.  L'azienda Policlinico Umberto I e'
          tenuta  a  fornire,  a  richiesta  del  commissario, idonei
          locali,   attrezzature   ed  il  personale  necessario.  Il
          commissario  puo',  per  motivate  esigenze,  avvalersi  di
          consulenze.
              5. Il commissario provvede all'accertamento della massa
          attiva    e   passiva   mediante   la   formazione,   entro
          duecentoquaranta  giorni  dall'insediamento, di un piano di
          rilevazione,  con  l'applicazione,  per quanto compatibili,
          delle  disposizioni di cui all'art. 87, commi 2, 4 e 5, con
          esclusione  delle  parole: «di cui al comma 3», nonche' 6 e
          7,  con  esclusione  delle  parole: «di cui al comma 3» del
          decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze
          ivi  attribuite  al  Ministero dell'interno sono esercitate
          dal   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.
              6.  A  seguito  del definitivo accertamento della massa
          attiva  e  passiva,  il  commissario,  sulla base dei mezzi
          finanziari   all'occorrenza   messi  a  disposizione  dalla
          regione  Lazio  nell'ambito dei fondi che saranno assegnati
          alle  regioni  con  provvedimento  legislativo  da adottare
          nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende
          unita'  sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo
          preordinate  dalla  legge  finanziaria per il medesimo anno
          all'occorrenza integrate, predispone il piano di estinzione
          delle  eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  entro  i  successivi  centoventi
          giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  provvede,  a valere e nei limiti
          dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali
          passivita',  applicando  le  disposizioni  di  cui all'art.
          90-bis,  comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
          n.  77,  con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla
          data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art.
          88,  comma  2»,  dando priorita' temporale al pagamento dei
          crediti  per  i  quali  sia  stata  accolta  la proposta di
          transazione di cui alla predetta disposizione.
              7.  L'azienda  Policlinico Umberto I assume la qualita'
          di  sostituto processuale dell'Universita' "La Sapienza" di
          Roma   nel   contenzioso   giudiziale   ed  extragiudiziale
          concernente  appalti  o  concessioni  per opere pubbliche a
          prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
              8.  L'Azienda  ospedaliera  Sant'Andrea,  dalla data di
          trasferimento  alla  stessa  dei  beni  immobili  e  mobili
          costituenti  il  complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede
          al   comune   di   Roma   ed  agli  istituti  fisioterapici
          ospedalieri  di  Roma in tutti i rapporti in corso comunque
          connessi  ai  beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume
          la  qualita' di sostituto processuale dei predetti enti nel
          contenzioso   giudiziale   ed  extragiudiziale  concernente
          appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.
              8-bis.  All'onore  derivante  dal  comma 3 del presente
          articolo,  pari  a  lire  200  milioni  per l'anno 1999, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  della  sanita'.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.».