Art. 8-septies.
            (( Contributo una tantum alle aziende colpite
               dalla siccita' nell'annata 1989-1990 ))
((  1.  Il  contributo  una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1990,   n.  367,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 gennaio  1991, n. 31, a favore delle
aziende  olivicole  e  viticole  colpite  dalla  siccita' nell'annata
agraria  1989-1990  deve intendersi erogabile dagli enti territoriali
interessati  entro  i  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota
destinata a ciascun ente.
  2.  Al  citato  articolo 2,  comma  2, del decreto-legge n. 367 del
1990,  le  parole:  «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a
lire» )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 2, del decreto-legge 6 dicembre
          1990,  n.  367  (Misure  urgenti  a  favore  delle  aziende
          agricole   e   zootecniche  danneggiate  dalla  eccezionale
          siccita'   verificatasi   nell'annata  agraria  1989-1990),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991,
          n.  31  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1° febbraio
          1991,  n.  27), come modificato dal decreto qui pubblicato,
          e' il seguente:
              «Art.  2. - 1. In relazione agli eventi di cui all'art.
          1,  i  contributi  previsti  dall'art.  1,  secondo  comma,
          lettera   b),  della  legge  15 ottobre  1981,  n.  590,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, a favore delle
          aziende  agricole  singole  o associate, di cui all'art. 1,
          sono elevati rispettivamente:
                  a)  a  lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto,  per  due annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  partire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntamente alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1, secondo comma, lettere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                b) a  lire  5  milioni  ed a lire 11 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto,  per  tre annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  partire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntamente alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1,  secondo comma lettere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                c) a  lire  6  milioni  ed a lire 12 milioni a favore
          delle  aziende  agricole aventi diritto, per quattro annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  partire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntamente alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1, secondo comma, lettere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                d) a  lire  7  milioni  ed a lire 13 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto,  per  almeno tre
          annate  consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87,
          congiuntamente  o  disgiuntamente  alle  provvidenze di cui
          all'art.  1,  secondo  comma,  lettere b) e c), della legge
          15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              2. E' attribuito un contributo una tantum fino a lire 2
          milioni  per  ettaro, e comunque entro il limite massimo di
          cinquanta  milioni  ad  azienda,  a  favore  delle  aziende
          olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccita'
          nell'annata 1989-1990 che abbiano subito un danno superiore
          al  50  per  cento dell'intera produzione lorda vendibile e
          ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.».