Art. 8-octies. (( Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino )) (( 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalita' istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, e' attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).