Art. 8-nonies. (( Norme di interpretazione autentica )) (( 1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualita' di personale educativo e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola. 2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004 )). Riferimenti normativi: - Il testo del punto B), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di universita), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130), e' il seguente: 2. «Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1999, n. 297, e successive modificazioni. A) (Omissis). B) Servizio di insegnamento o di educatore. B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2: a)e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o in piu' classi di concorso e valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1); c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato; d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario; e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale; g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare; i) (abrogato). (Omissis).».