IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Ordina: Art. 1. 1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.