IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
  Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di adottare, in attesa della
emanazione   di   una   disciplina  normativa  organica  in  materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

                               Ordina:

                               Art. 1.
  1. Sono vietati:
    a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
    b) l'addestramento  inteso  ad  esaltare  il  rischio di maggiore
aggressivita'  di  cani  pitbull  e  di  altri incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
    c) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
    d)  la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.