Art. 2.
  1.  I  proprietari  e  i  detentori  di cani, analogamente a quanto
previsto  dall'art.  83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di  Polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
    a) applicare  la  museruola  o  il  guinzaglio  ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
    b) applicare  la  museruola  e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
  2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.
1, comma 1, lettera b);
    a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
    b) a  chi  e'  sottoposto  a  misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i   reati   di   cui  all'artt. 727,  544-bis,  544-ter,  544-quater,
544-quinquies  del  codice  penale e, per quelli previsti dall'art. 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
    e) ai  minori  di  18  anni  e  agli interdetti e inabilitati per
infermita'.
  3.  I  divieti  di  cui  al  comma  2  del presente articolo non si
applicano  ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.