Art. 4.
  1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane
nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente ordinanza
debbono   interessare   le   autorita'   veterinarie  competenti  del
territorio  al  fine  di  ricercare  con  le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
  2.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
  La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  ha  efficacia  per  un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
    Roma, 27 agosto 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia