Art. 4. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso. 2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 27 agosto 2004 Il Ministro: Sirchia