Art. 2. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile. 2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorita' d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualita' delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994, che e' parte integrante del Piano d'ambito. 3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformita' alle misure adottate dalle autorita' d'ambito, necessari al ripristino della qualita' delle acque.