Art. 3. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmettera' al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. 3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni: a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga; b) il programma di controllo con individuazione della frequenza dei parametri interessati dal presente decreto.